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Sub raggruppamento Orizzontale nell'ATI MISTA

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Nel sub raggruppamento orizzontale che si va a formare nell'ATI MISTA vige lo stesso orientamento dell'orizzontale principale. 

E’ dunque lo stesso dato letteraledella norma che induce a ritenere che l’ATI mista non possacostituire un tertium genus ma che essa sia costituita   da   uno   o   più   sub-raggruppamenti   orizzontali   che  si aggiungono all’ATI verticale.  
E’ assolutamente coerente con questo dato normativo che la disciplina delle ATI orizzontali si applichi anche ai sub-raggruppamenti orizzontale. In questi termini peraltro si è espressa lagiurisprudenza prevalente, a proposito dell’applicazione dell’art. 95 DPR 554/1999 alle sub- associazioni  orizzontali   (v. in   particolare   TAR   Campania,   sent. 826/2011 che ha, in una fattispecie identica, affermato l’applicazione delle norme dettate per le ATI orizzontali alle sub-associazioni orizzontali componenti della ATI mista).
Il TAR Lazio si è pronunciato in questi termini nella sentenza N. 03853/2012, confermando l'esclusione di un ATI MISTA dove nell'orizzontale le due società hanno diviso la categoria scorporabile 50 e 50.

Sport: 1000 cantieri per il rilancio impianti sportivi di base

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Nell’ambito della XXXI assemblea annuale dell’Anci il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Graziano Delrio, il commissario dell’Istituto per il Credito Sportivo Paolo D’Alessio e il delegato dell’Anci allo sport, Roberto Pella, hanno presentato il progetto «1000 Cantieri per lo Sport». Si tratta di un piano per incentivare gli interventi di manutenzione, ristrutturazione o costruzione ex-novo di impianti sportivi di base. Mutui a tasso zero, per un totale di 150 milioni di euro più 44 milioni per l’abbattimento degli interessi, destinati a 500 spazi sportivi scolastici e 500 impianti sportivi di base pubblici e privati.
“Dopo le misure per l’edilizia scolastica e per i cantieri da concludere inseriti nello Sblocca Italia – dichiara il sottosegretario Delrio - ora la Presidenza del Consiglio e l'Istituto per il Credito Sportivo hanno attivato la possibilità per gli enti pubblici e privati di accendere mutui a tasso zero per impianti sportivi nelle scuole e di base. Un’altra risposta per essere vicini alle famiglie e ai giovani”.

SOCCORSO ISTRUTTORIO: SOLO PER LE GARE PUBBLICATE DOPO IL DL 66/2014

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La Corte di Giustizia europea (Causa C-42/13) si è pronunciata in merito alla legittimità dell'esclusione di una ditta atteso che, prima dell'entrata in vigore del novellato art. 38, comma 2-bis, l'assenza di una dichiarazione essenziale era stata regolarizzata mediante soccorso istruttorio. 

Un'estensione del soccorso istruttorio prima dell'entrata in vigore del Decreto su decisione discrezionale della Commissione di Gara sarebbe, invece, un comportamento lesivo del principio comunitario di parità di trattamento e dell'obbligo di trasparenza. Pertanto prima dell'entrata in vigore del DL 66/2014 tali principi «non osta(va)no all'esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione, in base alla motivazione che tale operatore non ha rispettato l'obbligo, previsto dai documenti dell'appalto, di allegare alla propria offerta, sotto pena di esclusione, una dichiarazione ai sensi della quale la persona indicata in tale offerta come suo direttore tecnico non è oggetto di procedimenti o di condanne penali, anche qualora, a una data successiva alla scadenza del termine stabilito per il deposito delle offerte, una siffatta dichiarazione sia stata comunicata all'amministrazione aggiudicatrice o sia dimostrato che la qualità di direttore tecnico è stata erroneamente attribuita a tale persona.» 

Dopo l'entrata in vigore del Decreto, mutatis mutandis, l'ammissibilità del soccorso istruttorio a tutti gli elementi essenziali per tutti i concorrenti conferma l'applicazione generale del principio di parità di trattamento sebbene con effetti sostanzialmente diversi nell'economia di gara. 


Danil Esposito

TAR LAZIO: MANCA LA POLIZZA? SE GIÀ STIPULATA L'ASSENZA E' RITENUTA SANABILE!

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Con  sentenza n. 11141 del 6 novembre 2014 il TAR LAZIO, ha sancito sanabile l’assenza della cauzione provvisoria se la stessa, sebbene non prodotta, era stata comunque già stipulata al momento della presentazione dell’offerta. 

Nel caso tratto dal TAR l'azienda aveva inserito nel plico una polizza relativa ad un'altra gara, tuttavia tale errore sostanziale è da considerarsi scusabile, se:

a) la presentazione della cauzione corretta, in sostituzione di quella erroneamente prodotta, sia avvenuta in pochissime ore dalla richiesta della stazione appaltante (a dimostrazione che la società era già in possesso della cauzione); 

b) la cauzione relativa alla gara nel corso della quale è stato adottato il provvedimento di esclusione sia stata rilasciata (dalla medesima compagnia di assicurazioni che aveva rilasciato la fideiussione per l’altra gara) da diverso tempo prima della scadenza del termine per presentare le offerte». 


Danil Esposito

le Aziende italiane all'Estero, bilancio nettamente positivo!

Continua a crescere a ritmi sostenuti l'attività all'estero delle imprese italiane di costruzione. 
Nel 2013 il fatturato fuori confine è cresciuto di un altro 8,6%, arrivando a 9,5 miliardi di euro, in nove anni, dal 2004 al 2013, i ricavi esteri dei costruttori italiani sono triplicati, da 3 a 9,5 miliardi, salendo dal 30% al 60% del fatturato totale. 
I dati dell'ultimo Rapporto estero dell'Ance, presentati al ministero degli Affari esteri, fotografano la mutazione avvenuta da parte delle grandi imprese italiane di costruzione, e di alcune medie imprese con buona specializzazione, nell'ultimo decennio: mentre il mercato italiano dell'edilizia e delle infrastrutture crollava, queste imprese hanno scommesso, vincendo, sulla crescita mondiale del mercato delle costruzioni.
Nell'ultimo anno monitorato (2013) le imprese hanno acquisito 319 nuove commesse per complessivi 17 miliardi di euro, di cui 11 miliardi di quota italiana (il 44% in più rispetto alle commesse 2012), e il portafoglio complessivo è salito a 39 miliardi. 
Interessante notare nel corso degli ultimi anni un riposizionamento dei mercati di riferimento per le imprese italiane di costruzione: mentre in passato erano tradizionalmente forti nei paesi deboli, soprattutto i paesi emergenti, progressivamente la presenza delle imprese italiane si è rafforzata in Europa, Nord America e comunque su mercati più stabili, meno esposti al rischio politico ma naturalmente più competitivi. 
Tra le zone di maggior presenza dei costruttori italiani (in termini di valore delle commesse):
  1. Sud America (in calo però dal 28 al 24,7%) 
  2. Medio Oriente (che sale dal 10 al 16,3%)
  3. Africa sub sahariana all'11,6%
  4. Nord Africa al 10,8%
  5. Europa extra Ue al 10,5%
  6. Ue al 9%
  7. Nord America al 6%, 
  8. Centro America al 5,7%.

Le grandi imprese non nascondono anche un certo fastidio per le sanzioni internazionali contro la Russia. L'impresa italiana più attiva è Astaldi: «Le sanzioni colpiscono soprattutto il credito, e le banche europee sono costrette ad applicare le più' severe sanzioni americane, per non incorrere a loro volta in sanzioni Usa. Noi per ora stiamo andando avanti con l'aeroporto di San Pietroburgo e la tangenziale, ma sulle molte nuove commesse a cui stavamo puntando c'è preoccupazione».
Danil Esposito

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CONSIGLIO DI STATO SU ERRORE FACILMENTE RICONOSCIBILE DEL CONCORRENTE

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 5297 del 27 ottobre 2014 ha confermato un orientamento consolidato della giurisprudenziale, pronunciandosi in merito alla impossibilità di escludere dalla gara una società perchè l’offerta presentata conteneva un errore facilmente riconoscibile, avente natura di refuso o error calami. 
Inoltre, come già affermato dalla stessa Adunanza Plenaria con sentenza n. 9 del 25/02/2014 «a fronte del chiaro ed inequivoco tenore della dichiarazione resa dalla ditta interessata» è corretto che la commissione di gara possa ritenere non necessario nemmeno «chiedere integrazioni o chiarimenti sul punto, attesa la evidente natura di refuso o error calami.» 

Danil Esposito

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Sanzione - Potere Istruttorio: ANAC PROMUOVE LA CONSULATAZIONE PUBBLICA

Entro il 19/11/2014 alle ore 14.00 è possibile inviare osservazioni all'ANAC in merito ai “Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”.

l'ANAC dopo la consultazione procederà alla determinazione ufficiale dell’Autorità. 


Qui per la Bozza di determinazione e il modello per le osservazioni.




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CONSORTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI


L'ipotesi è disciplinata dall'articolo 93 del D.P.R. 207/10. 

La spiegazione è offerta dallo stesso art. 93 giacché è ivi previsto che dopo l'aggiudicazione la consortile può essere costituita tra i concorrenti riuniti o consorziati per l'esecuzione parziale o totale dei lavori.


L'ampiezza della previsione dell'art. 93 è tale da consentire senz'altro la costituzione della consortile tra il consorziato designato per l'esecuzione dei lavori e la mandante stante, oltretutto, la finalità della volta alla esecuzione unitaria dei lavori che vanno eseguiti esattamente dal consorziato designato e dalla mandante.



Art. 93. Società tra concorrenti riuniti o consorziati

(art. 96, d.P.R. n. 554/1999)

1. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l’aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice.

3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società nel registro delle imprese.

4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.

5. La società costituita dai concorrenti riuniti o consorziati non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati interessati all'esecuzione parziale.

6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.

7. Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla società sono attribuiti secondo le disposizioni dell’articolo 86, comma 8.


Danil Esposito

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