Art. 129 Istituzione e definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione 1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 3, del codice, e' istituito il sistema di garanzia globale di esecuzione. 2. La garanzia globale di esecuzione consiste nella garanzia fideiussoria di buon adempimento di cui all'articolo 113 del codice e nella garanzia di subentro di cui all'articolo 131, comma 1, lettera b), del presente regolament3. La garanzia globale e' obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare a base d'asta superiore a 75 milioni di euro, per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro.Danilo ESPOSITO
CERCA GLI ARTICOLI
Perfomance Bond - Decreto del Fare
Viene prorogata al 30/06/2014 l'entrata in vigore della Perfomance Bond (Garanzia globale di esecuzione) previsto dall'art. 113 del Codice dei Contratti e dall'art. 129 del D.P.R. 207/2010
Etichette:
assicurazioni,
decreto del fare,
performance bond