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19/09/2015 Irregolarità fiscale: non va esclusa l’impresa “non in regola” per un errore formale. del Dott. A. Vetrano

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da appaltinforma.it del Dott. A. Vetrano

Interessante pronunciamento della Quinta sezione del Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 4252 del 11/09/2015, fa rotta verso interpretazioni sostanzialistiche e non formalistiche della normativa.

I fatti agitati nella sentenza in esame, muovono dal provvedimento di esclusione comminato ad un’impresa per la riscontrata carenza, in capo all’ausiliaria di quest’ultima, del requisito previsto dall’art. 38, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 163/2006 (<<violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse>>).

La Stazione Appaltante, infatti, riscontrava che all’inizio della gara la concorrente risultava, dagli atti dell’Agenzia delle Entrate, versare in posizione irregolare, e solo successivamente aveva ottenuto lo «sgravio» della cartella pendente a carico della propria ausiliaria, sanando quindi soltanto ex post la propria condizione.

Tale ricostruzione dei fatti veniva, poi, smentita dal Consiglio di Stato che, dopo aver riesaminato gli atti prodotti in giudizio, osservava che:

le poste debitorie inizialmente segnalate dall’Agenzia delle Entrate erano state in realtà già pagate a tempo debito dall’ausiliaria della ricorrente, mentre semplicemente il relativo adempimento non era stato registrato come tale dal sistema informatico dell’Agenzia, poiché l’adempiente aveva operato un versamento cumulativo in luogo di separati singoli versamenti corrispondenti ai distinti quadri del modello fiscale utilizzato

Pertanto, stante quanto sopra rilevato, l’organo di appello riformava la sentenza di primo grado sottolineando che:

le «modalità non corrette» di versamento che il primo Giudice ha reputato comunque imputabili alla stessa società non erano idonee a integrare la causa di esclusione intorno alla quale si controverte, dal momento che la disciplina dettata dall’art. 38 impernia il necessario requisito di «gravità» dell’infrazione su fattispecie di «omesso pagamento», e pertanto di violazione fiscale di natura sostanziale e non già meramente formale, e che l’ammissione alle gare pubbliche è retta da un principio di tassatività delle cause di esclusione previste dalla legge (art. 46, comma 1 bis, d.lgs. 163/06);

Concludendo, la sentenza in commento punta nuovamente i riflettori su una visione sostanzialistica delle norme, nell’ottica della semplificazione, del principio di tassatività delle cause di esclusione nonchè di abbattimento dei formalismi.