Il bando – nel prevedere il requisito per le imprese partecipanti dell’iscrizione alla camera di commercio per attività «attinente l’appalto» - non può che essere
interpretato alla luce del principio della massima concorrenza, come l’essere esercenti almeno una delle attività tipiche del servizio posto in gara; e si deve anche aggiungere che l’indicazione dell’attività prevalente implica l’inclusione di altre attività tipiche del settore.
interpretato alla luce del principio della massima concorrenza, come l’essere esercenti almeno una delle attività tipiche del servizio posto in gara; e si deve anche aggiungere che l’indicazione dell’attività prevalente implica l’inclusione di altre attività tipiche del settore.
Poiché il bando non è stato impugnato, non si possono in questa sede porne in discussione i contenuti, eventualmente l’ampiezza dei requisiti rispetto ai servizi specifici, ma in ogni caso l’interpretazione letterale non può che confermare la legittimità della mancata esclusione e quindi, conseguentemente, dell’aggiudicazione.