Nel nuovo Codice degli Appalti, salvo modifiche, ci sarà il divieto di avvalimento per le categorie SIOS, se queste superano il 15%
ART. 89 comma 10
10. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e
opere speciali, non è ammesso l’avvalimento. E’ considerato rilevante, ai fini della sussistenza delle condizioni di cui al primo periodo, che il valore dell’ opere superi il quindici per cento dell'importo totale dei lavori Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di adozione del decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
ndr Categorie SIOS OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30, OS 32