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Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4238/2016 ha stabilito che di per se il rilascio della ISO da un ente non certificato non comporta l'esclusione!
Leggiamo il perchè.
.............. gli artt. 43 e 44 d.lgs. 163/2006, rispettivamente in tema di norme di garanzia
della qualità e norme di gestione ambientale, stabiliscono che i requisiti richiesti per la
partecipazione alla gara possano essere provati
utilizzando tre diversi strumenti: a) certificati
rilasciati da organismi indipendenti accreditati; b) certificati equivalenti rilasciati da organismi
stabiliti in altri Stati membri; c) altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia
della qualità prodotte dagli operatori economici.
Si tratta di strumenti utili allo stesso modo per raggiungere il risultato di poter dimostrare di avere i
requisiti per la partecipazione alla procedura di gara (Cons. St., Sez. V, 12 novembre 2103, n.
5375).
Le norme in questione sono state correttamente lette in chiave non formalistica nel senso che
l'impresa partecipante deve poter provare l'esistenza della qualificazione con mezzi idonei che
garantiscano un soddisfacente grado di certezza, nel limite della ragionevolezza e della
proporzionalità della previsione della legge speciale di gara, la quale deve garantire la massima
partecipazione (Cons. St., Sez. V, 9 settembre 2013, n. 4471).
7.3. Nella fattispecie in esame l’appellata ha prodotto certificazioni di qualità non rilasciate da
soggetto accredditato, ma da ciò non può farsi discendere che la produzione effettuata non ricada
all’interno di quelle altre prove relative all’impiego di gestione ambientale, specie se si pone mente
al fatto che proprio la produzione di una certificazione rilasciata da parte di un soggetto non
accreditato rappresenta l’ipotesi tipica in cui il possesso dei requisiti non può ritenersi in via
presuntiva posseduto dal concorrente, ma deve essere oggetto di scrutinio da parte della stazione
appaltante.
In definitiva, la diversità di disciplina tra le ipotesi di cui sub a) e sub b) va colta nel fatto che in
questi due casi l’amministrazione deve dare per provato il possesso dei requisiti, non potendo
disconoscerlo.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante la produzione di un certificato rilasciato
da un ente non accreditato non può comportare ex se l’esclusione da una procedura di gara, ma
impone all’amministrazione una valutazione in ordine al concreto possesso dei requisiti in capo al
concorrente; valutazione che ben può avvenire anche attraverso l’esame della detta certificazione,
giacché ciò che il legislatore ha inteso scongiurare è la possibilità che imprese prive dei necessari
requisiti possano partecipare alla procedura di gara.......................