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07/02/2016: IL VERO CONCORRENTE E' L'AUSILIARIO? AVVALIMENTO ISO!

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Interessante sentenza del TAR PIEMONTE, che con l'atto n. 154/2016 ha rideterminato l'avvalimento, la sentenza cita:

Siffatto contratto viene interpretato dalla ricorrente principale come idoneo a comportare anche l’avvalimento del certificato di qualità, menzionato nelle SOA.

Lamenta la ricorrente incidentale che, anche a voler ammettere (circostanza comunque contestata) la possibilità di avvalimento del certificato di qualità, quest’ultimo non sarebbe comunque espressamente menzionato nel contratto prodotto da IBN s.r.l.; il contratto si appaleserebbe quindi generico quanto ai mezzi posti a disposizione.

Ritiene il collegio dirimente, pur nella consapevolezza della sussistenza di contrasti giurisprudenziali in materia, la problematica relativa all’avvalimento del certificato di qualità; se è infatti vero che, negli appalti di lavori, la certificazione SOA menziona il certificato di qualità (sicchè, dichiarando di prestare la SOA e producendola, si comprova altresì che l’ausiliario possiede una certificazione di qualità), ciò non di meno non può non evidenziarsi come la certificazione di qualità sia una caratteristica immanente alla stessa e complessiva struttura aziendale; non si tratta cioè solo di mezzi o requisiti tecnici finalizzati ad una specifica attività, che ben possono essere messi singolarmente a disposizione, ma dell’intera struttura aziendale.

Il caso di specie presenta la peculiarità per cui la IBN (che non possiede alcuno dei necessari requisiti tecnici, oltre che essere priva del certificato di qualità) diverrebbe una sorta di concorrente formale, a fronte dell’unico sostanziale concorrente, da individuarsi nell’ausiliaria, posto che non è dato comprendere quale parte del lavoro la IBN potrebbe eseguire con i propri mezzi, non idonei né certificati ad alcun fine.

Ammettere l’avvalimento “generalizzato” (con implicito avvalimento anche del certificato di qualità effettivamente non espressamente menzionato nel contratto) equivarrebbe a consentire una dissociazione sostanziale tra un concorrente solo formale (ausiliato) e il vero e unico concorrente sostanziale (ausiliario), soluzione che non pare consona alla normativa in materia di avvalimento. Non si tratterebbe infatti semplicemente di aumentare le capacità tecniche, e quindi concorrenziali, del concorrente ausiliato, bensì di fatto di permettergli di eseguire un lavoro interamente tramite una struttura aziendale terza. Pare al collegio che il principio di proporzionalità che governa la materia, usualmente invocato al fine di consentire il possibile allargamento delle formule e modalità di partecipazione, non possa che valere anche nel senso inverso, escludendo forme di partecipazione che svuotano di significato la presenza in gara dell’ausiliato.

Nel caso specifico, inoltre, le risorse umane messe a disposizione dall’ausiliaria nel contratto di avvalimento si compendiano in 2 unità lavorative, un capocantiere e un operaio specializzato i quali, nell’assetto contrattuale configurato dalle parti, dovrebbero sostanzialmente consentire l’intera esecuzione del contratto.

Alla luce di tale contesto pare al collegio preferibile quella giurisprudenza del giudice d’appello (Cons. St. n.5695/2015) che, ancora recentemente, ha escluso la possibilità di avvalimento per la certificazione di qualità per la sua intrinseca inerenza alla stessa soggettività del concorrente e per l’evidente rischio di abuso insito nella soluzione opposta, di cui lo specifico caso pare costituire un esempio.