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TAR PUGLIA Sull'istituto del c.d. “soccorso istruttorio”


Sull'istituto del c.d. “soccorso istruttorio” ex art. 6, lett. b), legge n. 241/1990.

"In secondo luogo, quand’anche la documentazione presentata dalla ricorrente a corredo dell’istanza possa in qualche misura ritenersi incompleta – la qual cosa non risulta in alcun modo esplicitata nell’atto impugnato – l’amministrazione aveva il dovere di attivare il c.d. soccorso istruttorio, chiedendo espressamente alla ricorrente l’ulteriore documentazione necessaria in vista delle proprie, future determinazioni.
Da ultimo, nessun rilievo assume la circostanza che la ricorrente aveva indicato nell’istanza, alla voce riguardante la durata della concessione, un termine superiore ai 12 mesi previsti dalla Convenzione stipulata tra il Comune e la Regione. Ciò in quanto, in disparte il rilievo per il quale il privato non è tenuto a conoscere atti interni alle varie amministrazioni, il Comune, in presenza di istanza per altri versi completa e meritevole di accoglimento, ben avrebbe potuto, in ossequio al principio di proporzionalità, circoscrivere il termine di efficacia a quello di 12 mesi, e non invece, adottare la soluzione, ingiustificatamente più gravatoria, del rigetto dell’istanza.
2.3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato.
Ne consegue l’annullamento dell’atto impugnato, con assorbimento dell’ulteriore motivo di gravame.
3. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

OG11 》OS30


Parere AVCP 84 del 2012

Il CONSIGLIO ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- l’impresa qualificata nella categoria OG11 possa sempre eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30, per la classifica corrispondente a quella posseduta senza che alle stazioni appaltanti residuino spazi per una disciplina più restrittiva.

- il Comune di Erice, nell’ambito della procedura di gara soggetta alla disciplina introdotta dal D.P.R. n. 207 del 2010, abbia illegittimamente escluso la Pinto Vraca S.r.l., per avere quest’ultima fatto valere l’attestazione SOA per la categoria generale OG11, in luogo della categoria speciale OS28 prevista dal bando.

Danilo ESPOSITO

Il Consiglio di Stato ribadisce i principi giurisprudenziali consolidati in materia di interdittiva antimafia tipica

Secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (fra le tante n. 4663 del 3 settembre 2012, n. 1068 del 23 febbraio 2012) ribadita nella sentenza in esame: l'interdittiva prefettizia antimafia cd. interdittiva antimafia tipica, prevista dall'art. 4 del d. lgs. n. 490 del 1994 e dall'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (ed oggi dagli articoli 91 e segg. del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione): costituisce una misura preventiva volta a colpire l'azione della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 5.2.2014 pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" giovedì 6 febbraio 2014 22:15 - www.gazzettaamministrativa.it

Determina 1/2014 AVCP

La 1° determina del 2014 tratta dei requisiti speciali per la partecipazione alle gare, in una Determinazione nuove indicazioni operative alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici.

In seguito all’evoluzione normativa e giurisprudenziale, relativa al procedimento di verifica dei requisiti speciali per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 48 del D. LGS. 12 aprile 2006, n. 163), l’Autorità ha riesaminato la materia - già affrontata con la Determinazione n. 5 del 2009 - con una nuova Determinazione al fine di fornire nuove indicazioni operative alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici.