CERCA GLI ARTICOLI

Eslusione per mancanza di DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nella vicenda in esame il Consiglio di Stato relativamente alla questione inerente alla rilevanza della omessa domanda di partecipazione, ha evidenziato come occorre innanzi tutto verificare la funzione svolta dalla stessa, in ragione del contenu to che per essa è prescritto dal bando. Ed infatti, da un lato, nella sua formulazione più semplice ed immediata, la domanda di partecipazione costituisce solo la manifestazione della volontà del soggetto di voler partecipare alla gara e della certa attribuibilità al medesimo soggetto della documentazione a tal fine presentata. In altre ipotesi, invece, con l’atto contenente la domanda di partecipazione, si richiedono talora al concorrente dichiarazioni ulteriori, autocertificazioni, assunzioni unilaterali di obbligazioni.

fonte: segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV, 17.2.2014 - 17.2.2014 pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" domenica 23 febbraio 2014 09:07 - www.gazzettaamministrativa.it


CONSIGLIO DI STATO: Appalti immediata impugnazione

In relazione a quanto stabilito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2011, il Consiglio di Stato nella sentenza attenzionata rileva che "tra le ipotesi in cui è ammessa l’immediata impugnazione degli atti che indicono una gara vi è anche quella in cui si contesti l’impossibilità stessa che una procedura di evidenza pubblica possa essere attivata a quelle condizioni e tale ipotesi ricorre nella fattispecie, così come è stato affermato anche dalla successiva giurisprudenza di questo Consiglio (sez, V, 29 febbraio 2012, n. 1187 e sez. V, 23 ottobre 2013 n. 5131)". Per continuare nella lettura della sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

fonte: 20.2.2014 pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" mercoledì 26 febbraio 2014 17:22 - www.gazzettaamministrativa.it - segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, 20.2.2014 

clicca qui per la sentenza

Danilo ESPOSITO



Quando può essere utilizzata la trattativa privata

Costituisce principio pacifico che in ogni caso di appalti di lavori o di servizi, di concessioni di pubblici servizi, ma in linea generale per ogni contratto, il ricorso alla trattativa privata deve ritenersi circoscritto in limiti ristretti e coincidenti con l´impossibilità, per la p.a., di fare ricorso a pubbliche gare in ragione dell´estrema urgenza nel provvedere ovvero in relazione alla sussistenza di presupposti d´ordine tecnico tali da impedire, se non al prezzo di costi sproporzionati, la ricerca di altre soluzioni basate sul previo confronto concorrenziale (tra tante, Cons. Stato, V, 12 settembre 2012, n. 4842)."

fonte: 20.2.2014 pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" mercoledì 26 febbraio 2014 16:45 - www.gazzettaamministrativa.it - segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV, 20.2.2014

clicca qui per scaricare la sentenza

Danilo ESPOSITO

AVCP NUOVO REGOLAMENTO PRECONTENSIOSO


E’ stato approvato il 24 febbraio scorso dal Consiglio dell’Avcp il nuovo Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 – del 24 febbraio 2014. L’atto è in attesa di pubblicazione nella Gazzeta Ufficiale.
Le principali novità introdotte riguardano:
    - L’ampliamento della sfera dei soggetti legittimati a richiedere il parere (soggetti portatori di interessi pubblici o privati, soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati).
    - La possibilità per uno dei soggetti interessati di presentare istanza di parere anche dopo l’aggiudicazione definitiva.
    - La possibilità - su iniziativa congiunta della stazione appaltante e dell’esecutore del contratto - di chiedere un parere su questioni insorte dopo la stipula del contratto.
    - La possibilità che l’Autorità si pronunci fino all’emissione in primo di una qualunque pronuncia giurisdizionale.
    - Previsione di un termine di conclusione del procedimento, stabilito in massimo 90 giorni;
    - Disciplina tesa a garantire l’effettivo contraddittorio fra le parti mediante lo scambio delle reciproche memorie.
fonte:AVCP