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il Sole 24 ore: Contro il dissesto un miliardo l'anno nei prossimi 6 anni


Non solo i 2,3 miliardi previsti per affrontare l'emergenza del dissesto del territorio italiano nel decreto Sblocca Italia ma anche 1 miliardo all'anno per i prossimi 6 anni per portare a compimento i 4 mila interventi necessari ad affrontare immediatamente i rischi esistenti. Così Erasmo D'Angelis, a capo della struttura di missione contro il dissesto idrogeologico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intervenendo al Saie di Bologna, ha spiegato come il Governo intenda muoversi sul fronte della difesa del suolo.

Parlando davanti alla platea di geologi, De Angelis ha ricordato che se ci fosse "un geologo per ogni Comune, avremmo risparmiato l'enorme spesa pubblica utilizzata per affrontare la post emergenza" ovvero "circa 3 miliardi e mezzo all'anno".

Convinto che servano "un Piano nazionale sul dissesto idrogeologico e sulla sicurezza, uno per la riqualificazione degli edifici scolastici e uno solo per le Infrastrutture" è anche il presidente di Ance Paolo Buzzetti che dalla Fiera di Bologna ha lanciato un messaggio a Bruxelles. "Basta - ha detto - con questa austerità imposta dall'UE, l'Italia ha bisogno di spendere per sopperire alla propria arretratezza infrastrutturale e manutentoria".





ANAC sottolinea che l'AVCPASS è obbligatorio dal 1° luglio 2014

Comunicato del Presidente del 22 ottobre 2014

Decorrenza dell’obbligo di verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass


L’art. 9, comma 15-ter, d.l. 30 dicembre 2013 n. 150, convertito con modifiche dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15, ha ulteriormente prorogato al 1° luglio 2014 il termine di cui all’art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Ritenuto che, come descritto nell’art. 2, comma 3, della deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012, la procedura per l’utilizzo del sistema AVCPass ha inizio, dopo la registrazione al sistema SIMOG, con l’acquisizione del CIG da parte della stazione appaltante/ente aggiudicatore e la contestuale indicazione del soggetto abilitato alla verifica dei requisiti, si precisa che la verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass è da ritenersi obbligatoria per le procedure di affidamento il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1° luglio 2014.

TAR LOMBARDIA - NELLA BUSTA TECNICA NESSUN RIFERIMENTO ECONOMICO!

Nelle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione ha l’obbligo di esaminare in primis l’offerta tecnica e poi quella economica.
Va escluso quindi un concorrente che ha presentato la busta che, secondo il bando, avrebbe dovuto contenere l’offerta tecnica, e che invece presentava l’offerta economica, aperta e ben visibile. Tale evenienza, comportando la conoscenza anticipata dell’offerta economica, ha inficiato le concrete modalità di svolgimento della gara violando i principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Secondo l’orientamento giurisprudenziale, gli elementi soggetti a valutazione discrezionali (offerta tecnica) non possono essere esaminati dopo aver già conosciuto le offerte economiche e i ribassi offerti dal concorrente. La ratio di tale divieto risiede “nella necessità di evitare che la Commissione possa premiare già in sede di offerta tecnica il concorrente che ha formulato una più conveniente offerta economica. Per questo tutto ciò che è  diverso dall’offerta economica deve essere esaminato in una fase anteriore (e distinta) rispetto a quella concernente l’apertura della relativa busta”

Tar Lombardia, Brescia Sez. II, n. 1080 del 17 Ottobre 2014.

Consiglio di Stato chiarisce sulla formulazione dell'art. 38

Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria ha chiarito la formulazione delle dichiarazioni da rendere ex art. 38 del D.Lgs 163/06
a) la dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza delle condizioni preclusive previste dall'art.38 d.lgs. n.163 del 2006 può essere legittimamente riferita in via generale ai requisiti previsti dalla norma e non deve necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostative previste dal legislatore; 
b) la dichiarazione sostitutiva relativa all'insussistenza delle condizioni ostative previste dall'art.38 d.lgs. n.163 del 2006 non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati mediante l’accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici; 
c) una dichiarazione sostitutiva confezionata nei sensi di cui alle precedenti lettere a) e b) è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l’uso dei poteri di soccorso istruttorio.
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 0016/2014.

Danil Esposito