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06/07/2015: TAR LAZIO SU COLLEGAMENTO SOSTANZIALE

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Secondo il Tar Lazio con sentenza del 19/06/2015 n. 8511, è legittimo il provvedimento di esclusione reso dalla Stazione Appaltante nei confronti di due o più imprese, laddove si riscontri un "collegamento sostanziale" tra le stesse che possa pregiudicare il corretto espletamento della gara. A riguardo, è sempre necessario, però, avere la concreta prova della sussistenza di «elementi oggettivi e concordanti tali da ingenerare pericolo per il rispetto dei principi di segretezza, serietà delle offerte e par condicio tra i concorrenti nel rispetto del principio di libertà di impresa (...) ossia a postulare una somiglianza del contenuto sostanziale delle offerte, o una loro differenza voluta e studiata per turbare la gara».


Danilo Esposito

06/07/2015: RISARCIMENTO PER PERDITA DI CHANCE

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Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza del 30.06.2015 n. 3249 ha ribadito i principi per valutare la richiesta di risarcimento per la "perdita di chance" infatti per la questione in oggetto, la sentenza recita "il ricorrente non ha addotto alcun oggettivo e specifico elemento di prova (non potendosi annettere decisiva importanza all’elemento del ‘prestigio commerciale’ della medesima azienda), da cui poter inferire l’esistenza di una significativa chance di successo, in termini di rilevante probabilità di aggiudicazione dell’appalto e, tantomeno, nella misura del 50 per cento; tanto in considerazione del numero non ristretto di ditte che hanno effettivamente manifestato interesse alla partecipazione alla gara (pari a 8, ovvero le due che hanno effettivamente preso parte alla procedura e le 6 che hanno chiesto alla stazione appaltante un congruo lasso temporale per elaborare le offerte), e della ulteriore circostanza che, se fosse stato disposto il richiesto differimento, avrebbero verosimilmente presentato le proprie offerte;"

Danilo Esposito

06/07/2015: LEGITTIMA ESCLUSIONE SE L'OFFERTA TECNICA E' DIFFORME


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La Sentenza n. 3275 del Consiglio di Stato, sez. III, del 01.07.2015 ha dichiarato che "le difformità essenziali nell’offerta tecnica che rivelano l’inadeguatezza del progetto proposto dall’impresa offerente rispetto a quello posto a base di gara, legittimano l’esclusione dell’impresa dalla gara e non già la mera penalizzazione dell’offerta nella valutazione del punteggio da assegnare, determinando la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5604 del 26 novembre 2013)“.