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Impugnazione, 30 giorni dalla data di esclusione in seduta pubblica

Contributo Alessandro Vetrano:
La presenza in seduta pubblica di un rappresentante della società che viene esclusa in tale seduta, determina, ai sensi della giurisprudenza (CDS, sez. V, n. 6824/2013), la piena conoscenza dell'atto lesivo e pertanto la relativa impugnazione deve proporsi entro i successivi 30 giorni.
Ad aderire al citato filone giurisprudenziale è il TAR Friuli Venezia Giulia, con la sentenza breve n. 48 del 10/02/2014.



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AVVALIMENTO PLURIMO - Corte di Giustizia Europea

La sentenza della Corte di Giustizia Europea 10 ottobre 2013, n. C-94/12.
La sentenza della Corte di Giustizia Europea 10 ottobre 2013, n. C-94/12 cambia il quadro normativo interno e, conseguentemente, il quadro giurisprudenziale.

Questa la massima della sentenza:
Gli art. 47, par. 2, e 48, par. 3, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, letti in combinato disposto con l'art. 44, par. 2, della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale come quella in discussione nel procedimento principale, la quale vieta, in via generale, agli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi, per una stessa categoria di qualificazione, delle capacità di più imprese (la Corte si è così pronunciata in merito ad una controversia relativa all'esclusione di un raggruppamento temporaneo di imprese dalla procedura di aggiudicazione di appalto di lavori di ammodernamento ed ampliamento di una strada provinciale; il raggruppamento temporaneo d'imprese era stato escluso dalla gara d'appalto in considerazione del divieto generale di avvalimento plurimo all'interno della medesima categoria di qualificazione, ai sensi dell'art. 49, sesto comma, d.lg. n. 163/2006)”.