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TAR SICILIA: IL TIMBRO NON COMPRE LA MANCANZA DELLA FIRMA

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TAR SICILIA sentenza n. 2914 del 2014,  sentenzia che il timbro non ha un autonomo rilievo giuridico in grado di assicurare la paternità del documento, per cui è sempre necessario apportare all’offerta la firma della ditta, si sottolinea come l’offerta di gara si configuri come lo strumento mediante il quale l’autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento e serve a rendere nota la paternità ed a vincolare l’autore alla manifestazione di volontà in esso contenuta. 

Un elemento essenziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell’offerta come dichiarazione di volontà volta alla costituzione di un rapporto giuridico”



TAR: POSSIBILE NOMINARE 3 DISTINTE COMMISSIONI

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Interessante sentenza sulla possibilità, in una procedura ristretta, di nominare tre, distinte, commissioni: la prima per la fase di "prequalifica"; una seconda per la valutazione dell'offerta qualitativa (c.d. commissione giudicatrice); una terza per la verifica della documentazione amministrativa, l'offerta economica e la graduatoria provvisoria.

CONSIGLIO DI STATO; UN EXCURSUS SULL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO

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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (quarta sezione), ha ribadito il senso dell'istituto dell'avvalimento,  con i limiti e le deroghe, specificando che "Sul piano della finalità dell’istituto, esso è inteso a promuovere la concorrenza, ampliando la platea dei possibili partecipanti alle gare indette dalle amministrazioni pubbliche, consentendo a imprese di per sé sprovviste di determinati requisiti di fare propri quelli ad esse prestati da altri operatori economici" inoltre sottolineando la possibilità della pluralità degli ausiliari che "secondo la Corte di Giustizia UE (sez. V, sent. 10 ottobre 2013, in causa C-94/12) la direttiva 2004/18 consente il cumulo delle capacità di più operatori economici per soddisfare i requisiti minimi di capacità imposti dall’amministrazione aggiudicatrice, purché alla stessa si dimostri che il candidato o l’offerente che si avvale delle capacità di uno o di svariati altri soggetti disporrà effettivamente dei mezzi di questi ultimi che sono necessari all’esecuzione dell’appalto."


TAR LOMBARDIA: SE IL COLLEGAMENTO E' PALESE ESCLUSIONE AUTOMATICA

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Il Tar LOMBARDIA con sentenza n. 2615 del 3 novembre 2014  ha chiarito i casi in cui la Commissione di Gara  può legittimamente escludere senza obbligo di contraddittorio le imprese. 

«Nel caso in questione sono emersi dei fatti univoci, oggettivi, che riguardano le due imprese,

  1. la consegna all'ufficio protocollo dei plichi contenenti le due offerte da parte del medesimo soggetto;
  2. la polizza provvisorie rilasciata dalla stessa compagnia di assicurazioni;
  3. l’autenticazione di alcuni documenti avvenuta nella stessa data;
  4. la stessa sede operativa;
  5. i titolari sono coniugi e hanno la stessa residenza;
Tale conclusione ha trovato conferma nella giurisprudenza, essendo stato chiarito in una vicenda analoga come sia da reputarsi legittimo rinvenire la sussistenza di un unico centro decisionale non soltanto quando esista un rapporto di coniugio tra i titolari delle aziende, ma anche quando al detto rapporto si aggiungano “una pluralità di oggettivi ed univoci elementi idonei ad evidenziare un concreto collegamento tra le due aziende” (Consiglio di Stato, V, 2 maggio 2013, n. 2397)».


Danilo Esposito

VARIANTI IN CORSO D'OPERA, LE VALUTAZIONI DELL'ANAC

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Pubblicati sul sito Anac gli esiti delle verifiche preliminari dell’Autorità sulle varianti in corso d’opera trasmesse dalle stazioni appaltanti. Sulle valutazioni, relative a 90 varianti, si è proposta l’archiviazione o l’approfondimento istruttorio con richiesta di ulteriori informazioni alle stazioni appaltanti.