Nel sub raggruppamento orizzontale che si va a formare nell'ATI MISTA vige lo stesso orientamento dell'orizzontale principale.
E’ dunque lo stesso dato letterale della norma che induce a ritenere che l’ATI mista non possa costituire un tertium genus ma che essa sia costituita da uno o più sub-raggruppamenti orizzontali che si aggiungono all’ATI verticale. E’ assolutamente coerente
con questo dato normativo che la disciplina delle ATI orizzontali si applichi anche
ai
sub-raggruppamenti
orizzontale. In questi termini peraltro si è espressa la giurisprudenza prevalente, a proposito dell’applicazione
dell’art. 95 DPR 554/1999 alle sub- associazioni
orizzontali (v. in particolare TAR Campania, sent. 826/2011 che ha, in una fattispecie
identica, affermato l’applicazione delle norme dettate
per le ATI orizzontali alle sub-associazioni orizzontali componenti della ATI mista).
Il TAR Lazio si è pronunciato in questi termini nella sentenza N. 03853/2012, confermando l'esclusione di un ATI MISTA dove nell'orizzontale le due società hanno diviso la categoria scorporabile 50 e 50.