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Lo Stato di Diritto non esiste per questo Ente

Succede anche questo! 
È possibile che un ente richieda una dichiarazione del genere nelle gare "di concordare sul fatto che la mancata formulazione dell’offerta secondo le regole dettate dal disciplinare di gara – ivi inclusa l’ipotesi di omesso, parziale e/o errato contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni previsti dalla lex specialis – costituirà violazione dell’art. 46 del DLgs 163/2006 e sarà sanzionata con l’esclusione per difetto di un elemento essenziale dell’offerta medesima".
Credo che questa dichiarazione abbia lo stesso valore della famosa firma delle "dimissione in bianco".
In questo modo l'Ente si tutela dal 46 comma 1 bis, infrangendo leggi sia italiane che europee.
Bisognerebbe denunciarli per eccesso di potere!

Danilo ESPOSITO

Illegittima esclusione per non aver firmato tutte le paginedell'offerta tecnica

Il Consiglio di Stato VI Sez. ha sancito l'illegittimità dell'esclusione del concorrente per la mancata sottoscrizione in ogni pagina dell'offerta tecnica, dato che il difetto di sottoscrizione, come clausola di esclusione ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, aggiunto dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,  è superato firmando in calce anche solo l'ultima pagina.
La sottoscrizione in calce garantisce la serietà e la provenienza dell'offerta e inoltre rende insostitubile la stessa. 

P.S. dato l'impossibilità di allegare l'atto, gli utenti interessati ne possono fare richiesta a esposito@madeappalti.com inserendo nell'oggetto "firme offerta tecnica"



Together We Win!

Noi di Gare e Appalti abbiamo creato l'iniziativa Together We Win! volta a far conoscere alle aziende l'istituto del Consorzio Stabile.
La cooperazione in Italia è sempre stato il fulcro dello sviluppo economico, solo grazie alla nostra capacità di collaborazione siamo riusciti a preservare il patrimonio del Made in Italy.
Il Consorzio stabile è una forma di associazione che non esiste né in Europa e né nel Mondo, proprio perché solo noi italiani sappiamo il vero significato di "cooperazione!"
Un azienda che aderisce ad un Consorzio Stabile fornisce ai propri obiettivi imprenditoriali una possibilità in più. 
Un consorzio tra aziende eterogenee, consente di usufruire di un Attestato SOA diverso dal proprio, contando su un ventaglio di categorie e classifiche di attestazione superiore. 
Entrare nella compagine consortile, è facile, veloce ed è molto più economico confrontandolo all'acquisto di un ramo d'azienda o un fitto per l'aumento delle categorie e classifiche.

Conservare la propria autonomia imprenditoriale e nello stesso tempo far parte di un gruppo di imprenditori capaci che svolge la propria attività sia in Italia che all'Estero, è un occasione da non perdere! 

Per informazione su Together We Win! potete inviarci una mail su gareappalti@outlook.com

Danilo ESPOSITO

TWW GARE E APPALTI







Institore art. 2203 c.c e Art. 38

Il Codice Civile da all'Institore veri e propri poteri di amministrazione, quindi è in grado di impegnare la società verso terzi qualificandolo come amministratore di fatto. Orientamento confermato anche dal Consiglio di Stato, Sez. V con sentenza n. 2118 del 17/04/2013, quindi lo stesso è tenuto a rendere in sede di gare le dichiarazioni ex art. 38 del Codice degli Appalti.

Danilo ESPOSITO

Entrata in vigore AVCPass


Art. 49-ter Legge 98/2013 (Conversione Decreto del fare)

L'art. 49-ter sancisce che dal 21 novembre 2013 le Amministrazioni Pubbliche verifichino il possesso dei requisiti attraverso la Banca Dati dell'Avcp, il cosiddetto Avcpass, fatto abbastanza inusuale dato che la stessa Autorità, con proprio comunicato emanato il 13/06/2013, ha posticipato l'entrata in vigore al 1° gennaio 2014.
Ci sarebbe bisogno di un chiarimento dell'Autorità, ma fino a quel momento la data dell'entrata in vigore resta quella del 21 novembre.

Si riporta articolo integrale: Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore  della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario e' acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163.

Danilo ESPOSITO



Art. 26ter della Legge n. 98 (anticipazione del prezzo)

Obbligo di corrispondere all’appaltatore una anticipazione del 10% del prezzo contrattuale - lavori - settore edilizia

Con la conversione in legge del “Decreto del fare”, è stata ripristinata l’anticipazione sui lavori, precedentemente vietata da una legge del 1997. Conseguentemente è stata reintegrata anche la polizza collegata.

Tra le novità legate al settore dell’edilizia, è stato ripristinato, sino al 31/12/2014 e solo per contratti relativi a lavori, l’obbligo di corrispondere all’appaltatore una anticipazione del 10% del prezzo contrattuale.
Considerato quanto previsto all’art.140 c. 2 del Regolamento circa i tempi per l’erogazione dell’anticipazione, la documentazione tecnica probante da richiedere al Cliente sarà il verbale di consegna dei lavori. Resta ovviamente valida anche la lettera della Stazione appaltante che richiede al Cliente la presentazione della polizza per poter erogare l’anticipazione.


LEGGE 9 agosto 2013, n. 98 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00140) (GU n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63 )

LEGGE 9 agosto 2013, n. 98 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00140) (GU n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63 )

GIURISPRUDENZA: MEZZI DI GARANZIA E CLAUSOLE BANDO - TAR SICILIA CT (2008)


La stazione appaltante non ha la facoltà di richiedere, in deroga, la prestazione di garanzia esclusivamente bancaria, togliendo la facoltà di scelta della forma di garanzia fideiussoria da prestare all’Amministrazione. Le norme portate dal T.U. degli appalti contiene principi e prescrizioni che non possono essere derogati a scelta delle stazioni appaltanti, quando ciò determina alterazioni illegittime dei principi di più ampia partecipazione alle gare e di parità di condizioni tra i vari concorrenti che costituiscono capisaldi a tutela dell’interesse pubblico prevalente al corretto svolgimento delle gare stesse al fine di individuare l’offerta più vantaggiosa. Alla luce di tali considerazioni può concludersi che la stazione appaltante non può limitare arbitrariamente le possibilità di partecipare alle gare ad evidenza pubblica inibendo al partecipante la scelta dei mezzi di garanzia, previsti dalla normativa statale come ammissibili sulla base di considerazioni di equivalenza dei diversi modi di apprestare garanzia elencato all’art. 75 del DLgs 163-06, senza violare i principi posti nell’interesse generale sopra richiamati.