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CONSORZIO STABILE: una consorziata non è in rapporto di collegamento con il Consorzio stabile cui appartiene

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Secondo la sentenza del Cons. Stato, sez. V, 16.02.2015 n. 801 “Infondata risulta essere la doglianza avverso il capo della sentenza che ha respinto il primo motivi di ricorso incidentale. Infatti, l’art. 36, comma 5, d.lgs. 163/2006, dispone che: “I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale”. La norma in questione impone al consorzio, e non al consorziato, di rendere la dichiarazione. Pertanto, non può invocarsi la falsità della dichiarazione della consorziata Impresig per non aver indicato di far parte del consorzio stabile A. ovvero di trovarsi in una situazione di controllo ovvero in una relazione tale con altra partecipante da far ritenere che le offerte fossero imputabili ad un unico centro decisionale. L’assunto dell’appellante principale non convince, poiché l’automatico divieto di partecipazione ad una gara tanto a carico del consorzio stabile quanto della consorziata non indicataria potrebbe giustificarsi solo laddove un’indagine in concreto dimostri che il rapporto fra i relativi organi decisionali conduca ad individuare un unico centro decisionale e la mera partecipazione dell’impresa ad un determinato consorzio stabile non può fornire elementi univoci in tal senso, tali da fondare una vera e propria praesumptio juris et de jure (diversamente sarebbe, qualora risultasse dimostrata la sussistenza di un rapporto di controllo, o nel consiglio direttivo del consorzio fossero presenti amministratori o rappresentanti legali dell’impresa consorziata non indicataria). Non può, quindi, interpretarsi il combinato disposto degli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, come vietante a priori la partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile e della consorziata non indicataria, laddove tale preclusione risulti fondata non sulla dimostrazione concreta della sussistenza di un unico centro decisionale, ma su una sorta di sillogismo categorico circa l’esistenza di una unicità di rapporti fra consorzio stabile e proprie consorziate (Cons. St., Sez. VI, 12 giugno 2008, n. 2910). Nella fattispecie, l’assenza di un onere dichiarativo in capo alla consorziata esclude la possibilità di sanzionare la sua presunta omissione in ragione del fatto che, come sostenuto dall’appellante, una simile situazione sarebbe indiziante della presenza di un collegamento sostanziale del quale la stazione appaltante dovrebbe essere avvisata. L’obbligo dichiarativo ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater), d.lgs. 163/2006, e la sua eventuale rilevanza ai sensi del citato art. 38, comma 1, lett. h), sorge, infatti, nel caso di esistenza di un collegamento sostanziale tra due imprese, che non può desumersi meramente dalla partecipazione ad un consorzio stabile. Pertanto, poiché nella fattispecie né la stazione appaltante, né l’originario ricorrente incidentale, hanno individuato elementi indiziari plurimi, precisi e concordanti atti a suffragare il giudizio di riconducibilità delle offerte ad un unico centro decisionale, non può correttamente invocarsi la mancata esclusione dell’odierna appellante incidentale.”

Danilo Esposito

01/03/2015 MILLE PROROGHE: ECCO LE MODIFICHE AL CODICE DEGLI APPALTI

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Via libera definitivo del Senato al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 192 del 31 dicembre 2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, (cosiddetto decreto "milleproroghe"), nel testo già licenziato dalla Camera.

Queste le modifiche al nostro codice:


Anticipazione dell'importo contrattuale -
prorogato dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 l'applicazione della disciplina (di cui all'articolo 26-ter del D.L. 69/2013, c.d. decreto del fare) che prevede la corresponsione in favore dell'appaltatore, nei contratti relativi a lavori, di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale, in deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo. 

L'inserimento del nuovo comma 3-bis ha elevato, fino al 31 dicembre 2015, dal 10% al 20% dell'importo contrattuale l'anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore.

Centrali di committenza - Con l'inserimento nell'articolo 8 del comma 3-ter viene previsto che la nuova disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione, si applichi dal 1° settembre 2015.

Contraente generale - Con le modifiche introdotte al comma 8 dell'articolo 8 viene prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2015 il termine (contemplato dall'art. 189, comma 5, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006) di decorrenza per l'applicazione della disciplina sulla qualificazione del contraente generale delle grandi opere, relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa.
Per effetto di tale proroga, fino al 31 dicembre 2015 tali requisiti potranno essere dimostrati con il possesso di certificati rilasciati dalle società organismi di attestazione (SOA), in luogo della disciplina prevista dal comma 3 del citato articolo 189.