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Il TAR PUGLIA con la sentenza n. 00148/2016 ha sancito l'impossibilità di avvalersi del soccorso istruttorio riferito alla mancata effettuazione del sopralluogo
........Ritiene questo Collegio che la mancata effettuazione del sopralluogo negli appalti di lavori costituisce legittima causa di esclusione, avendo il suddetto adempimento carattere “essenziale” ed insostituibile ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis dlgs n. 163/2006 non sanabileex art. 38, comma 2 bis dlgs n. 163/2006 (comma inserito dall’art. 39 decreto legge n. 90/2014,