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Niente potere di soccorso per sostituzione SOA

La V Sezione del Consiglio di Stato, nella controversia in esame, ha ritenuto priva di fondamento la doglianza concernente la asserita violazione da parte dell’amministrazione del c.d. dovere di soccorso, atteso che, secondo un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale, quest’ultimo è invocabile solo per rimediare ad irregolarità ed incompletezza parziali delle dichiarazioni, che siano state comunque ritualmente presentate in sede di gara, e non già per sostituire con una nuova certificazione in corso di validità quella scaduta presentata all’atto di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, come vorrebbe l’appellante, ciò costituendo un’inammissibile violazione del principio della par condicio dei concorrenti, tanto più che la clausola del bando di gara in questione (art. XI) non presenta alcuna macroscopica ambiguità, in equivocità od incertezza sull’obbligo di presentazione della certificazione SOA "…del soggetto che partecipa come consorzio stabile". Per continuare nella lettura della sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza breve del Consiglio di Stato Sez. V sentenza 13.3.2014 pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" domenica 30 marzo 2014 10:00 - www.gazzettaamministrativa.it