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Lettera al Presidente del Consiglio

Napoli, 02/09/2014


Ill.mo Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo RENZI
e p.c.
Ill.mo Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio LUPI
Ill.mo Presidente dell'A.N.A.C. Raffaele Cantone


Oggetto: chiarimenti in merito al co. 2 bis dell'Art. 38 del D.Lgs. 163/06 (Codice degli Appalti)


Ill.mo Presidente Renzi,
le scrivo perché credo fortemente che lei possa cambiare le sorti di questo paese.
In merito alle modifiche che stiamo assistendo al Codice degli Appalti, legittimi in questo momento storico perché il settore equivale a circa il 15% del PIL, c'è una modifica all'art. 38 del Codice, pilastro di tutto il settore, dove viene aggiunto il co. 2 bis, che recita testualmente:

"2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte."

Oltre alla difficile interpretazione, il comma aggiunto praticamente sanziona le aziende con una multa laddove prima c'era solo l'esclusione, questa è semplificazione o aiuto alle aziende? è come se un cittadino andando in Comune per richiedere un certificato non alleghi alla richiesta la carta di identità e gli venga fatta una multa...
Parlo con cognizione di causa perché il mio lavoro è pepare la documentazione amministrativa per partecipare alle gare d'appalto, sembrava una chimera l'art. 46 in riferimento ai motivi di esclusione, e adesso "cambiate" tutto mettendo oltre all'esclusione anche la multa!
Spero di aver fatto il mio dovere da buon italiano, forse fra le troppe cose che sta facendo in questo periodo le sarà sfuggito quest'articolo che potrebbe creare grossi ma grossi problemi alle aziende.
Grazie per l'attenzione, se l'avesse ritenuta opportuna.












Bozza Decreto Sblocca Italia…caro AVCpass, ci vediamo a Gennaio! di Alessandro Vetrano


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***questo articolo è antecedente alla pubblicazione del decreto, nel quale non è prevista nessuna posticipazione***

Bozza Decreto Sblocca Italia…caro AVCpass, ci vediamo a Gennaio! 

Al varo del CdM il testo del Decreto denominato “Sblocca Italia”.
Nella bozza del decreto, ennesimo che interviene pesantemente sull’ormai martoriato Codice “De Lise”, oltre all’art. 18 rubricato “Sblocca cantieri minori” nel quale si introduce una presunta nuova procedura sperimentale per l’affidamento di appalti di lavori compresi far 200.000 € e 1.000.000 €, vi segnalo:
ART. 16 (Differimento AVCpass)
1. All’articolo 9, comma 15-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: “1° luglio 2014″ sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2015“. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1° luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1° luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta.”

ART. 8 (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica)
1. OMISSIS.
2. All’articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il comma 1 non è applicabile al requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
di Alessandro Vetrano fonte: Nord Est Appalti