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Non aver firmato tutte le pagine dell'offerta tecnica

Il Consiglio di Stato VI Sez. ha sancito l'illegittimità dell'esclusione del concorrente per la mancata sottoscrizione in ogni pagina dell'offerta tecnica, dato che il difetto di sottoscrizione, come clausola di esclusione ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, aggiunto dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,  è superato firmando in calce anche solo l'ultima pagina.
La sottoscrizione in calce garantisce la serietà e la provenienza dell'offerta e inoltre rende insostitubile la stessa. 

P.S. dato l'impossibilità di allegare l'atto, gli utenti interessati ne possono fare richiesta a esposito@madeappalti.com inserendo nell'oggetto "firme offerta tecnica"



Basta inserire almeno una copia fotostatica del documento di identità

Sentenza numero 663 dell’ 8 febbraio 2012 pronunciata dal Tar Campania, sancisce che è’ fondamentale che vi sia un nesso biunivocamente rilevante tra dichiarazione e responsabilità personale del sottoscrittore.
La prescrizione della disciplina di gara di allegare la copia a ciascuna dichiarazione sarebbe in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, comportando un ingiusto aggravamento del procedimento, nonché con l’art. 46, co. 1-bis del d. lgs. n. 163 del 2006 introdotto dall’art. 4 del decreto legge n. 70 del 2011 che prevede la nullità delle clausole contrastanti con la tassatività delle ragioni di esclusione.