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07/05/2015 RTP PROFESSIONISTI: NO ART. 38 PER IL GIOVANE

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La sezione IV del CONSIGLIO DI STATO con la Sentenza  n. 2048 del 23/04/2015 ha chiarito che  Il giovane professionista, dipendente della società capogruppo di un R.T.P., concorrente la gara, non rientra tra i soggetti obbligati a rendere le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale, ex art. 38 del D. Lgs. n. 163/06 dato che «è agevole notare il differente piano su cui si collocano le due disposizioni contenute, da un lato, nell’art. 253 co. 5 d.p.r. n. 207 del 2010 e, dall’altro lato, nell’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006: la prima, è rivolta all’incremento delle competenze professionali dei giovani abilitati alla professione, la seconda, invece, è destinata a tutelare l’interesse al buon andamento dell’amministrazione e della collettività. Di conseguenza, la posizione del progettista junior nei confronti della stazione appaltante non muta con l’assunzione di maggiori responsabilità professionali: egli, nonostante ciò, non può essere equiparato all’operatore economico che sottoscriverà l’appalto e, dunque, non dovrà fornire le medesime garanzie morali richieste a quest’ultimo».