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Sanzione di 50.000 € per la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni?!

Il D.L. 90/2014 ha modificato il Codice degli appalti inserendo un importante comma nell'art. 38:

  • Art. 38 comma 2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
  • Art. 46 comma 1-ter. Le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gare;
Le modifiche in questione non sono molto chiare, il problema sostanziale di questo paese è che NON ESISTE LA CERTEZZA DEL DIRITTO, si lascia sempre il compito ai giudici di interpretare la legge.
Il Governo con il comma 2 bis del dall'art. 38 cosa vorrebbe farci capire che diversamente da prima dove in caso di mancanza o incompletezza di una dichiarazione si veniva esclusi, oggi ci danno una sanzione di 50.000 €....

Danilo ESPOSITO


UFFICIALE, ADDIO AVCP! DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90

Con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 conferma la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 19)
1. L'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, e' soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che e' ridenominata Autorita' nazionale anticorruzione.