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Perfomance Bond - Decreto del Fare

Viene prorogata al 30/06/2014 l'entrata in vigore della Perfomance Bond (Garanzia globale di esecuzione)  previsto dall'art. 113 del Codice dei Contratti e dall'art. 129 del D.P.R. 207/2010

Art. 129 
 
Istituzione  e  definizione  del  sistema  di  garanzia  globale   di esecuzione 
1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 3, del codice, e'  istituito il sistema di garanzia globale di esecuzione. 
2. La garanzia globale  di  esecuzione  consiste  nella  garanzia fideiussoria di buon adempimento di cui all'articolo 113 del codice e nella garanzia di subentro di cui all'articolo 131, comma 1,  lettera b), del presente regolament3. La  garanzia  globale  e'  obbligatoria  per  gli  appalti  di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare  a  base d'asta superiore  a  75  milioni  di  euro,  per  gli  affidamenti  a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall'avviso  di  gara,  per  gli  appalti  di  sola  esecuzione  di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro.
Danilo ESPOSITO

Cifra d'affari proroga al 31/12/2015

l'Art. 26 comma 2, lettera a del Decreto del Fare, prevede che sino al 31/12/2015, per le imprese aderenti al settore dei lavori pubblici, l'estensione all'ultimo decennio antecedente il contratto per l'attestato SOA, il periodo utile per la dimostrazione dei requisiti inerenti l'esecuzione dei lavori, la cifra d'affari, le attrezzature tecniche e l'organico medio.

Danilo ESPOSITO

FALSA DICHIARAZIONE - Segnalazione dell'AVCP

Con l'Atto di segnalazione n. 5, del 9 ottobre 2013 l'AVCP comunica al Palrmamento e al Governo alcune criticità in merito alla "falsa dichiarazione"

stralcio della segnalazione

"L’Autorità ha,  quindi, ritenuto opportuno intervenire nuovamente  sulla materia, adottando la determinazione n. 1 del 16 maggio 2012, recante  “Indicazioni applicative sui  requisiti di ordine generale per l’affidamento dei  contratti pubblici”,  integrativa delle indicazioni fornite con la precedente  determinazione n. 1 del  12 gennaio 2010.
Secondo l’attuale formulazione  dell’art. 38, comma 1,  lett. h) del Codice, la stazione appaltante deve  escludere gli operatori  economici che risultino iscritti nel casellario  informatico dell’Osservatorio  per avere gli stessi presentato documentazione  falsa o reso false dichiarazioni in relazione a requisiti o alle condizioni  rilevanti per la partecipazione a  procedure di gara e per l’affidamento di  subappalti. L’orientamento consolidato  dell’Autorità e della giurisprudenza amministrativa è nel senso di ritenere  che, in presenza di un’annotazione per  falsa dichiarazione che non abbia ancora  perso efficacia (per decorrenza del  termine di durata), l’esclusione dell’operatore economico dalla gara è  automatica, vale a dire che essa  costituisce per la stazione appaltante  un’attività vincolata senza alcun  margine di apprezzamento discrezionale. Detta  annotazione rappresenta il  momento finale di un iter procedimentale che origina  dalla segnalazione della  stazione appaltante la quale, ai sensi dell’art. 38  del Codice, comma 1-ter, è in ogni caso tenuta ad informare l’Autorità circa la  presentazione, nelle  procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, di  falsa documentazione o  falsa dichiarazione. Dunque, dal combinato disposto del  comma 1, lett. h) e del  comma 1-ter, dell’art. 38 del Codice, nel testo novellato, risulta che l’Autorità può comminare la sanzione  dell’esclusione  dell’operatore economico dalle gare e dagli affidamenti  di subappalto, per il  periodo massimo di un  anno, soltanto in esito ad un procedimento che accerti la  falsa dichiarazione o  falsa documentazione fornite con dolo o colpa grave, in  considerazione della  rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa  dichiarazione o  documentazione stessa."


Offerte Anomale - Decreto del Fare

Con l'Art. 26, comma 1,lettera c del Decreto del Fare il Governo accoglie le richieste delle associazioni dei costruttori, prorogando fino al 31/12/2015 la facoltà delle Stazioni Appaltanti di applicare la cosiddetta media, quindi esclusione delle offerte ritenute anomale per quanto riguarda gli appalti di importo sino alla soglia comunitaria dei 5.000.000 €.
All'articolo 26: 
al comma 2, la lettera a) e'  sostituita  dalla  seguente:  «a)  al comma 9-bis: 
1) al primo e al secondo periodo, le  parole:  "31  dicembre  2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015";

Danilo ESPOSITO