Art. 129 Istituzione e definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione 1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 3, del codice, e' istituito il sistema di garanzia globale di esecuzione. 2. La garanzia globale di esecuzione consiste nella garanzia fideiussoria di buon adempimento di cui all'articolo 113 del codice e nella garanzia di subentro di cui all'articolo 131, comma 1, lettera b), del presente regolament3. La garanzia globale e' obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare a base d'asta superiore a 75 milioni di euro, per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro.Danilo ESPOSITO
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Perfomance Bond - Decreto del Fare
Viene prorogata al 30/06/2014 l'entrata in vigore della Perfomance Bond (Garanzia globale di esecuzione) previsto dall'art. 113 del Codice dei Contratti e dall'art. 129 del D.P.R. 207/2010
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Cifra d'affari proroga al 31/12/2015
l'Art. 26 comma 2, lettera a del Decreto del Fare, prevede che sino al 31/12/2015, per le imprese aderenti al settore dei lavori pubblici, l'estensione all'ultimo decennio antecedente il contratto per l'attestato SOA, il periodo utile per la dimostrazione dei requisiti inerenti l'esecuzione dei lavori, la cifra d'affari, le attrezzature tecniche e l'organico medio.
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FALSA DICHIARAZIONE - Segnalazione dell'AVCP
Con l'Atto di segnalazione n. 5, del 9 ottobre 2013 l'AVCP comunica al Palrmamento e al Governo alcune criticità in merito alla "falsa dichiarazione"
stralcio della segnalazione
"L’Autorità ha, quindi, ritenuto opportuno intervenire nuovamente sulla materia, adottando la determinazione n. 1 del 16 maggio 2012, recante “Indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per l’affidamento dei contratti pubblici”, integrativa delle indicazioni fornite con la precedente determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010.
Secondo l’attuale formulazione dell’art. 38, comma 1, lett. h) del Codice, la stazione appaltante deve escludere gli operatori economici che risultino iscritti nel casellario informatico dell’Osservatorio per avere gli stessi presentato documentazione falsa o reso false dichiarazioni in relazione a requisiti o alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti. L’orientamento consolidato dell’Autorità e della giurisprudenza amministrativa è nel senso di ritenere che, in presenza di un’annotazione per falsa dichiarazione che non abbia ancora perso efficacia (per decorrenza del termine di durata), l’esclusione dell’operatore economico dalla gara è automatica, vale a dire che essa costituisce per la stazione appaltante un’attività vincolata senza alcun margine di apprezzamento discrezionale. Detta annotazione rappresenta il momento finale di un iter procedimentale che origina dalla segnalazione della stazione appaltante la quale, ai sensi dell’art. 38 del Codice, comma 1-ter, è in ogni caso tenuta ad informare l’Autorità circa la presentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, di falsa documentazione o falsa dichiarazione. Dunque, dal combinato disposto del comma 1, lett. h) e del comma 1-ter, dell’art. 38 del Codice, nel testo novellato, risulta che l’Autorità può comminare la sanzione dell’esclusione dell’operatore economico dalle gare e dagli affidamenti di subappalto, per il periodo massimo di un anno, soltanto in esito ad un procedimento che accerti la falsa dichiarazione o falsa documentazione fornite con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o documentazione stessa."
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Offerte Anomale - Decreto del Fare
Con l'Art. 26, comma 1,lettera c del Decreto del Fare il Governo accoglie le richieste delle associazioni dei costruttori, prorogando fino al 31/12/2015 la facoltà delle Stazioni Appaltanti di applicare la cosiddetta media, quindi esclusione delle offerte ritenute anomale per quanto riguarda gli appalti di importo sino alla soglia comunitaria dei 5.000.000 €.
All'articolo 26:
al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) al comma 9-bis:
1) al primo e al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015";
Danilo ESPOSITO
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