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07/02/2016: TAR LOMBARDIA SU IMPRESA IN CONCORDATO

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Il Tar Lombardia, con la sentenza n. 92 del 20 gennaio scorso ha ribadito che:

"che la regola generale è che l’impresa fallita, come previsto anche in sede europea dall’art. 45 della direttiva 2004/18/CE, non può partecipare alle pubbliche gare. A tale regola generale, l’art. 186 bis pone una serie di eccezioni, in presenza
del citato istituto del concordato con continuità aziendale, in base al quale anziché smembrare l’impresa fallita e toglierla dal mercato, si tenta di ristrutturarla e di mantenerla come realtà attiva, allo scopo di salvaguardare in primo luogo l’occupazione, e di riflesso anche l’integrità del tessuto economico di un territorio;"......."ai sensi del comma 4 dell’art. 186 bis, la partecipazione alla gara è possibile anche dopo depositato il ricorso per ammissione alla procedura, se il Tribunale la autorizza. Intervenuta l’ammissione, ai sensi del comma 5, ancora una volta la partecipazione è ammessa, se l’impresa produce due garanzie in senso atecnico, ovvero la relazione di un professionista che attesti la “ragionevole capacità di adempimento del contratto” e l’impegno di altro operatore qualificato, in sintesi, ad adempiere al posto dell’impresa in concordato che, nonostante tutto, non riesca a far fronte al contratto concluso"