CERCA GLI ARTICOLI

ACCESSO ATTI ESPLORATI: IL TAR LOMBARDIA DICE NO

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  - Attestazioni Soa e ISO

il TAR Lombardia, Milano, con sentenza n. 433 del 10 febbraio 2015 ha vietato l’esercizio del diritto di accesso “esplorativo” sugli atti di gara relativi ai lotti cui una ditta non ha partecipato

".......In tal caso, infatti, la pretesa ostensiva risulta del tutto infondata, in quanto volta ad acquisire elementi non già per la propria “difesa in giudizio”, bensì per il coinvolgimento di altri operatori economici nell'indagine portata avanti dall’AGCM. Con la conseguenza che, nella specie, non soltanto sussiste il difetto di legittimazione all’accesso, ai sensi dell’art. 13, comma 6 cit., ma finanche l’assenza del “collegamento” della situazione giuridica tutelata col “documento al quale è chiesto l’accesso”, ex art. 22, co. 1, lett. b) legge n. 241 del 1990, evidenziandosi, per tale via, la finalità esplorativa dell’istanza, vietata dall’art. 24, co. 3 della legge da ultimo citata...."

Danilo Esposito

AVVALIMENTO: CONSIGLIO DI STATO

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  - Attestazioni Soa e ISO

Il Consiglio di Stato, Sez. IV con sentenza n. 662 del 9 febbraio 2015 riformando la pronuncia del  TAR Campania, Napoli, Sez. II, sentenza n. 780 del 6 febbraio 2012, ha sottolineato i caratteri obbligatori del contratto di avvalimento

"....Per potersi avvalere dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di un altro soggetto è necessario che risulti chiaramente, sia dal contratto di avvalimento (art. 49 comma 2 lett. f) d.lg. n. 163 del 2006) che dalla dichiarazione unilaterale dell’impresa ausiliaria indirizzata alla stazione appaltante (art. 49 comma 2 lett. d) d.lg. n. 163 del 2006), che l’impresa ausiliaria presti le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità (a seconda dei casi: mezzi, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti), richiedendo l’art. 49 d.lg. n. 163 del 2006 e l’art. 88 comma 1 lett. a) d.P.R. n. 207 del 2010 che il contratto di avvalimento soddisfi l’esigenza di determinazione dell’oggetto riportando in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico...."


RESPONSABILE TECNICO: NON SOTTOPOSTO ALL'ART. 38


madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  - Attestazioni Soa e ISO

Il Consiglio di Stato Sez. III con sentenza n. 619 del 6 febbraio 2015 ha precisato che "Il requisito della moralità professionale e, dunque, l’obbligo della dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006, deve essere valutato nei confronti di coloro che abbiano ottenuto il conferimento di poteri consistenti nella rappresentanza dell’impresa e nel compimento di atti dispositivi, anche sul piano della direzione tecnica, nonché di coloro che, al di là della qualifica formale, esercitino funzioni sostanziali di tal fatta, con la conseguenza di doversi escludere l’obbligo di dichiarazione per il cd. responsabile tecnico, che dette funzioni certamente non esercita"

Quindi è illegittimo il provvedimento di esclusione disposto perché non è stata resa le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 163/2006, nei confronti di un soggetto  responsabile tecnico, ai sensi della l. n. 82/1994;

Danilo Esposito

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO: DAL 10% AL 15%

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  - Attestazioni Soa e ISO

Un aumento dal 10% al 15% della quota dell'importo totale di un appalto pubblico da corrispondere all'appaltatore come anticipazione del prezzo. E' quanto prevede un emendamento al dl milleproroghe dei relatori , Francesco Paolo Sisto (Fi) e Manlio Marchi (Pd), presentato nelle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera.
Duarante una conferenza stampa a Montecitorio i relatori hanno spiegato che con l'emendamento si vuole dare un contributo alla liquidità delle imprese, dopo l'inserimento della norma dello split payment nell'ultima legge di Stabilità.


REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: IL BANDO NON PUO' PREVEDERE UN ESTENSIONE

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  Attestazioni Soa e ISO

Secondo il Consiglio di Stato n. 103 del 16 gennaio 2015, nel caso in esame il Collegio ha ritenuto infatti illegittima «la previsione della lex specialis di una gara prevista per l’affidamento del servizio di “elaborazione buste paga, gestione dei documenti e degli adempimenti connessi, consulenza in tema di amministrazione del personale”, che ammette alla partecipazione non solo i professionisti espressamente menzionati dall’art. 1 della l. n. 12 del 1979 (e cioè “coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro …. nonché coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali …”), ovvero le società composte unicamente da tali professionisti ai sensi dell’articolo 10 della l. n. 183 del 2011, ma anche le società commerciali diverse, sia pure alla condizione di avere alle proprie dipendenze almeno un professionista abilitato ai sensi della richiamata l. n. 12 del 1979.» L’art. 1 della l. n. 12 del 1979 che “tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra”. 

Danilo Esposito

SPLIT PAYMENT: PARTE LA RACCOLTA FIRME


madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  Attestazioni Soa e ISO

L'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) ha avviato la raccolta firme contro lo spil payment, norma che prevede il pagamento da parte delle P.A. dell'IVA sulle fatture ricevute per forniture di beni e servizi direttamente all'erario e non più alle aziende fornitrici, la petizione on line "no allo split payment può essere firmata direttamente sul sito dell'Ance;

"Dalle parole siamo passati ai fatti - ha dichiarato il Presidente dei costruttori italiani, Paolo Buzzetti - perché non possiamo accettare che per colpire un'azienda che evade vengano punite tutte quelle imprese oneste che al posto dei soldi dovuti si troveranno in cassa solo crediti Iva".

"Ancora una volta - ha continuato Buzzetti - viviamo il paradosso di uno Stato che applica una presunzione di colpevolezza nei confronti di tutte le imprese, quando è il primo a non rispettare le regole". Viene ricordato dall'ANCE che l'Unione europea tiene l'Italia sotto osservazione per i ritardi nei rimborsi dei crediti Iva, che superano i 2 anni, e dei pagamenti della PA, che vanno oltre i 6 mesi di ritardo.

"Lo split payment - afferma l'ANCE - aggrava la vessazione fiscale che ha raggiunto livelli tali da pregiudicare la sopravvivenza stessa delle aziende".

MILLE PROROGHE 2015: centrali di committenza verso il rinvio

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  Attestazioni Soa e ISO

La norma sulle centrali di committenza viaggia verso l'ennesimo rinvio, dopo la presa di posizione dell'Anci: i Comuni sono usciti allo scoperto e hanno appena chiesto modifiche alle regole del Codice appalti sulle centrali per le piccole amministrazioni. La partita ruota attorno ad alcuni emendamenti al Milleproroghe già depositati in commissione Ambiente a Montecitorio. L'ipotesi è far slittare tutto di sei mesi, portando l'obbligo per i lavori al 2016.

fonte: il sole 24 ore

operazioni complesse giustificano la deroga del principio di concentrazione e continuità della gara

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group  Attestazioni Soa e ISO

Nel giudizio in esame il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del TAR nella parte in cui ha ritenuto l’illegittimità della gara per l’eccessiva dilatazione temporale della stessa, in spregio del principio di concentrazione, e ne ha stigmatizzato lo svolgersi attraverso numerose sedute dedicate all’esame delle offerte tecniche per un tempo prolungato.
 
Nella sentenza depositata il 6 febbraio 2015 il Consiglio di Stato, infatti, ha precisato che la complessità delle valutazioni richieste alla Commissione in riferimento ad offerte particolarmente elaborate e in relazione ai numerosi sottocriteri contemplati dal disciplinare, giustifica la lunghezza della procedura e, per quanto prolungata, non eccessivamente anomala rispetto all’ordinario svolgersi di gare uguali o consimili, senza ovviamente tener conto del suo lungo trascinarsi, tra alterne vicende, sia per la valutazione dell’anomalia della prima classificata, poi esclusa per tale ragione, e poi per effetto del contenzioso instaurato contro i suoi esiti avanti al T.A.R. abruzzese da parte di ben quattro concorrenti.
 Costituisce consolidato insegnamento che il principio di concentrazione e continuità delle operazioni di gara è solo tendenziale e suscettibile di deroga in presenza di ragioni oggettive, tra le quali rientra l’ipotesi di complessità delle operazioni di valutazione delle offerte (v., ex pluribus, Cons. St., sez. IV, 22.11.2013, n. 5542), e nel caso di specie non risulta nemmeno allegato, ancor prima che provato, che lo svolgersi della gara in numerose sedute abbia ingenerato anomalie, irregolarità o violazioni della par condicio da parte della Commissione.
Il principio di concentrazione, conclude il Consiglio di Stato, non può dunque, e non doveva essere assunto dal primo giudice, ad assioma valido in sé e per sé, risultando essere una petitio principii senza il conforto, quantomeno indiziario, di elementi che lasciassero presumere, dal protrarsi della gara per un tempo prolungato e all’asseritamente eccessiva distanza temporale tra una seduta e l’altra, una pur minima e apprezzabile mancanza di imparzialità o di trasparenza da parte della stazione appaltante.

fonte: il quotidiano della P.A.