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12/04/2015 CAUZIONE PROVVISORIA: L'AUTENTICA DEVE ESSERE L'ULTIMA PAGINA

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Il CdS IV sezione con la sentenza n. 1135 ha ribadito che l'autentica notarile deve riguardare tutto il documento della cauzione quindi è irregolare la polizza fideiussoria, presentata dall'impresa concorrente a corredo dell’offerta, se non riporta a “chiusura” del documento, ossia in calce all'ultima pagina del contratto o del suo allegato l'autentica del notaio.

I Giudici hanno sancito la irregolarità del documento e hanno decretato la legittimità dell’ esclusione dalla gara dell’impresa partecipante, precisando che «l’apposizione dell’autentica solo sulla seconda pagina non copre le (successive) condizioni contrattuali che sono parte sostanziale della prestazione (..) e che in tal modo rimangono non validate e ciò oltre ad incidere sulla certezza della provenienza della garanzia può esporre la stazione appaltante a possibili eccezioni da parte del soggetto garante»

12/04/2015 Varianti, quando è possibile?

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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) con la sentenza 1601/2015 da le delucidazioni.

Il fatto:
-La gara – da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - è stata vinta dall’a.t.i. costituita fra la s.r.l. i (capogruppo mandataria) e la s.r.l. e (mandante,); al secondo posto si è classificata l’a.t.i. costituita fra la s.p.a. p (capogruppo mandataria) e la s.r.l c (mandante).

La ditta c ha proposto al T.a.r. per la Puglia, sede staccata di Lecce, un ricorso, corredato da tre autonomi motivi d’annullamento e dalla domanda di risarcimento del danno, avverso l’aggiudicazione definitiva, tra cui: …la ditta i doveva essere esclusa per avere presentato, in contrasto con la legge di gara, una proposta di miglioria condizionata - consistente nella realizzazione di un ascensore nel vecchio porto in località Archi subordinata all’acquisizione del nulla osta paesaggistico - contrastante con gli strumenti di tutela del territorio (PAI, vincolo archeologico e paesaggistico, Put) e integrante una variante non autorizzata al progetto preliminare.

Il TAR: Il motivo è inammissibile e infondato e deve essere respinto, in quanto:
in ogni caso, a prescindere dalla espressa previsione di varianti progettuali in sede di bando, deve ritenersi insito nella scelta del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa che, anche quando il progetto posto a base di gara sia definitivo (mentre nel caso di specie era addirittura preliminare), sia consentito alle imprese di proporre quelle variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche, purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis onde non ledere la par condicio;

il CdS condividendo la stessa decisione del TAR ha affermato che: per appalti con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa si possono proporre soluzioni migliorative sulla base delle loro conoscenze tecnologiche purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dal bando.

Le varianti migliorative devono essere sempre motivate garantendo l’efficienza del progetto e la sua rispondenza alle esigenze dell’Amministrazione. In caso contrario nelle gare con il criterio del prezzo più basso non è mai consentito la possibilità di presentare varianti.