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16/05/2015: ASMEL vs ANAC: NON HA I REQUISITI

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Il consorzio Asmez e la società consortile Asmel non hanno i requisiti previsti dal Codice dei contratti per svolgere il ruolo di soggetti aggregatori degli appalti degli enti locali. Lo ha deciso l’Autorità nazionale anticorruzione che, anche a seguito di un esposto presentato dall’Ance, ha dichiarato che i due organismi non sono legittimati ad espletare attività di intermediazione negli acquisiti pubblici.

fonte: ance

Danilo Esposito

16/05/2015: NUOVO CODICE: PIU' CRITERI REPUTAZIONALI

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Nel nuovo codice saranno previsti probabilmente più  criteri reputazionali  cioè oltre al fatturato e ai lavori eseguiti negli ultimi anni, sarà possibile guardare anche altri elementi, collegati alla storia dell'impresa, come il numero di appalti portati a termine nei tempi o le varianti richieste.

Danilo Esposito

16/05/2015: NUOVO CODICE: STOP APPALTI INTEGRATI

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Nel nuovo Codice 2016, in discussione al Senato, arriva una frenata per gli appalti integrati, infatti la norma sarà quella di bandire le gare sulla base del progetto esecutivo e solo in casi in cui l'appalto o la concessione prevedano l'esecuzione di lavori «caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico, che superino in valore il 70 per quelle cento dell'importo totale dei lavori» sarà possibile ricorrere all'affidamento congiunto di progettazione e lavori.


Danilo Esposito

16/05/2015: SOCCORSO ISTRUTTORIO: LA MANCANZA DEL SUBAPPALTATORE PUO' ESSERE SANATA

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Il Tar Sicilia con la sentenza 1040 del 29/04/2015 ha sancito che anche la mancanza del nominativo del del subappaltare può essere sanata con il soccorso istruttorio, come ritiene il TAR 
"Ciò premesso ritiene il Collegio, confermando sul punto quanto indicato in sede cautelare, anche dal giudice d’appello, che la disposizione in parola trovi applicazione anche per il caso di omessa indicazione del nominativo del subappaltatore, proprio in virtù del richiamo, di tenore ampliativo, effettuato dall’articolo 46, comma 1 ter, cit., che consente di utilizzare il soccorso istruttorio anche nell’ipotesi di carenze diverse da quelle afferenti i requisiti di ordine generale."

Danilo Esposito

10/05/2015: AVVOCATO UE NO A PIU' CONTRIBUTI UNIFICATI PER UN RICORSO

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L'avvocato Ue non è preoccupato dell'importo del contributo unificato richiesto per un ricorso relativo agli appalti dato che un azienda che partecipa ad un gara di 200.000 euro o superiore ha mezzi economici e finanziati per sostenere un tributo giudiziario di  2.000, 4.000 o 6.000 euro, a seconda dei casi, il problema invece riguarda il pagamento del contributo ad ogni mossa aggiuntiva, diventando cosi «un ostacolo al diritto di accesso alla giustizia come stabilito dall'articolo 47 della Carta». 

Per l'avvocato questo sistema «può vanificare il ricorso ad un'azione giurisdizionale dal punto di vista economico, anche se persegue effettivamente lo scopo legittimo di coprire i costi dell'amministrazione della giustizia e di scoraggiare le azioni temerarie». 

A giorni si attende il provvedimento della Corte Europea, che di solito non è contraria all'orientamento dell'avvocato generale incaricato di istruire la causa.

Danilo Esposito

fonte: il sole 24 ore

10/05/2015 RICORSO: LA NOTIFICA DEVE ESSERE EFFETTUATA ALLA COSTITUENDA ATI

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Se è necessario impugnare un provvedimento amministrativo nei confronti, oltre che dell’Amministrazione che ha bandito una gara, anche di un controinteressato, rappresentato da un’Ati costituenda, il relativo ricorso giurisdizionale a chi va notificato per non incorrere in una causa di inammissibilità dell’azione?
Risolve il quesito il Consiglio di Stato, con sentenza della Sesta Sezione depositata il 4 maggio 2015.
Secondo il Supremo Consesso, nelle controversie in tema di gare pubbliche la notificazione del ricorso alla sola impresa capogruppo e mandataria della costituenda ATI è sufficiente ai fini dell’adempimento delle formalità previste dall’art. 41 c.p.a. (tra varie, Cons. Stato, V, 26 giugno 2012, n.3752), in ragione del vincolo che astringe le imprese raggruppande.
Infatti, con riferimento ai raggruppamenti temporanei di imprese non ancora formalmente costituiti, che la legge ha ammesso a partecipare alle gare, vale il principio secondo cui gli adempimenti non specificamente prescritti con riguardo alle singole imprese partecipanti vanno riferiti all’impresa mandataria, quale punto di riferimento unitario del costituendo raggruppamento. 
Da tale principio, che identifica nell’impresa capogruppo il punto di riferimento unitario di una costituenda ATI e dal relativo fondamento giuridico, costituito dall’essere dotata – la stessa capogruppo – di uno speciale potere di rappresentanza conferitole dalle imprese raggruppande attraverso l’impegno a stipulare mandato collettivo speciale (art. 37, comma 8, Codice dei contratti), inteso come preliminare di mandato sottoposto a condizione risolutiva in caso di mancata realizzazione dell’evento dell’aggiudicazione in favore del costituendo raggruppamento temporaneo, si deduce che la notifica del ricorso all’impresa capogruppo di un’ATI si rivela sufficiente al fine dell’esatta instaurazione del contraddittorio e della valida instaurazione del giudizio.
D’altra parte, anche la giurisprudenza più rigorosa (si veda Cons. Stato, V, 19 giugno 2006, n.3579), ritiene che l’omessa notifica del ricorso a tutte le imprese mandanti di un raggruppamento temporaneo potrebbe integrare al massimo la nullità (non già l’inesistenza) dell’atto introduttivo, considerata la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti di cui la mandataria è investita, con la conseguente sanatoria ai sensi dell’art. 156 c.p.c. richiamato per effetto del c.d. rinvio esterno dal cod. proc. amm., per effetto della costituzione in giudizio delle suddette imprese.
Nel caso di specie, pertanto, dove si era appunto verificata, comunque, la costituzione in giudizio della mandante, che si è difesa con memoria diffusa sulla questione di merito, il Collegio ha ritenuto essersi verificata una  causa di sanatoria per raggiungimento dello scopo.

Danilo Esposito


fonte: il quotidiano della pubblica amministrazione





10/05/2015 CERT-ING: COS'E'?

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Cert-ing, cos'è? come funziona? A cosa serve?

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha ufficialmente comunicato la nascita  dell'Agenzia Cert-Ing, ovvero l'organismo creato per certificare le competenze degli  Ingegneri.

L'Agenzia Cert-Ing è stata definita dal CNI "un organismo unico nel suo  genere, dotato di un proprio statuto nonché di uno specifico regolamento, che si occuperà, a livello nazionale, della certificazione delle competenze degli ingegneri anche in conformità all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale".

 Obiettivo dichiarato è quello di mettere a disposizione uno strumento che consenta “di  valorizzare l’esperienza degli ingegneri, convalidando la competenza da loro acquisita in specifici settori attraverso l’attività professionale esercitata in  forma societaria, autonoma  o subordinata e la formazione successiva all’iscrizione all’Albo, anche  in conformità all’obbligo di aggiornamento della competenza professionale”.

Come funziona?

La certificazione per ogni singolo comparto si basa su verifica documentale ed eventuale  colloquio, organizzata su 2 livelli.

Comune a entrambi i livelli di certificazione è l’assunzione di responsabilità personali  nell'esecuzione di attività in collaborazione con altri professionisti (certificazione di livello 1) o in autonomia (certificazione di livello 2). L’ingegnere che desidera essere certificato  nelle proprie competenze prepara la documentazione che attesta la propria esperienza.  Tale documentazione viene esaminata, verificata e valutata da un gruppo di esaminatori, il  tutto dopo previo pagamento per copertura costi.

A cosa serve? 

Dopo avere ottenuto la certificazione delle proprie competenze, l’ingegnere potrà usare il  marchio Cert-Ing sulla propria carta intestata, sui biglietti da visita, ecc.

- Ma non avrà alcun beneficio dal punto di vista fiscale, previdenziale, nella tassa  d'iscrizione all'ordine, nel raggiungimento del punteggio per la formazione continua o nella  partecipazione alle gare pubbliche.



10/05/2015: AVVALIMENTO ALBO GESTORI AMBIENTALI: IL CdS RIBADISCE IL NO

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Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 2191, del 30/04/2015 ha ribadito che «tale iscrizione costituisce un titolo abilitativo autorizzatorio di natura personale e, come tale, non cedibile con lo schema del contratto di avvalimento», pertanto, soprattutto in considerazione della delicatezza dell’oggetto dell’appalto «anche se all’istituto dell’avvalimento deve ormai essere riconosciuta portata generale, resta salva, tuttavia, l’infungibilità dei requisiti ex artt. 38 e 39 del codice dei contratti, in quanto requisiti di tipo soggettivo, intrinsecamente legati al soggetto ed alla sua idoneità a porsi come valido ed affidabile contraente per l’Amministrazione, tra cui l’iscrizione camerale; del pari, anche l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, quale elemento soggettivo infungibile proprio dell’impresa, non può ritenersi suscettibile di avvalimento». 

Quindi un’impresa, che intende partecipare ad una procedura di gara, non può utilizzare lo strumento dell’avvalimento per soddisfare la richiesta di quei requisiti soggettivi, di cui è carente, ritenuti essenziali dalla stazione appaltante ed inseriti nella lex specialis. 

Danilo Esposito