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Potere sanzionatorio - Pubblicato il nuovo regolamento


Pubblicato Il nuovo Regolamento che disciplina il procedimento per l’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed interdittive, ai sensi dell’articolo 6, comma 11, articolo 7, comma 8, articolo 38, comma 1-ter, articolo 40, comma 9-quater, articolo 48, commi 1 e 2 del Codice nonché ai sensi degli articoli 73 e 74 del Regolamento di esecuzione ed attuazione.




Abrogazione divieto Avvalimento plurimo

Con il COMUNICATO DEL PRESIDENTE dell'Avcp "Indicazioni alle Stazioni Appaltanti in materia di Avvalimento a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 ottobre 2013 nella Causa C-94/12" è stato sostanzialmente modificato l'Istituto giuridico dell'Avvalimento, ecco uno stralcio


COMUNICA
Che le stazioni appaltanti, nell’affidamento dei contratti relativi all’esecuzione di lavori o opere, sono richiamate ad osservare le seguenti indicazioni:
1) Alla luce di quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea nella Sentenza 10 ottobre 2013 è incompatibile con gli artt. 47, paragrafo 2 e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE del 31/03/2004 una disposizione nazionale, come quella dell’art. 49, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006, che vieta in via generale agli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi per la stessa categoria di qualificazione delle capacità di più imprese;
2) In attuazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea è ammessa, in sede di gara, la possibilità che il concorrente, mediante avvalimento, utilizzi cumulativamente, per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando gara, più attestati di qualificazione per ciascuna categoria;

3) Resta fermo il principio espresso dalla Corte nel caso di lavori che presentino peculiarità tali da richiedere una determinata capacità che non si ottiene associando capacità inferiori di più operatori; in un’ipotesi del genere l’amministrazione aggiudicatrice potrà legittimamente esigere che il livello minimo della capacità in questione sia raggiunto da un operatore economico unico o, eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato di operatori economici;
4) La legittimazione riconosciuta all’amministrazione aggiudicatrice di esigere un livello minimo di capacità, di cui al punto 3), trova fondamento anche negli indeclinabili principi contenuti nell’art.2, comma 1 del Codice dei Contratti la cui applicazione si pone a garanzia, per la stazione appaltante, di ricevere la migliore prestazione. Tale esigenza della stazione appaltante deve risultare da adeguata motivazione espressa in seno alla delibera o determina a contrarre o, al più tardi, negli atti di gara. 
5) Nel caso di cui al punto 3) la stazione appaltante deve chiaramente specificare nel bando o nella lettera di invito qual è il livello minimo di capacità richieste in termini di classifica minima che deve essere posseduta dall’operatore o dagli operatori economici di cui si intenda cumulare le capacità per il raggiungimento della classifica richiesta nel bando di gara;
6) Il punto 4 della determinazione 1° agosto 2012, n. 2, si intende modificato nella parte concernente la disciplina dettata dall’art. 49, comma 6, alla luce dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea e secondo le indicazioni contenute nel presente Comunicato.


Inapplicabile la disposizione in materia di costo del lavoro

Alessandro Vetrano su nordestappalti.it

A statuirlo è l’AVCP, che in questi giorni, evidentemente scossa dalle affermazioni del Ministro Lupi, è attiva come non mai.
Nell’<<Atto di segnalazione n. 2 del 19 marzo 2014>>, è proprio l’Autority sui contratti pubblici che partendo da un excursus della norma, analizza gli effetti della (ri)esumata norma in materia di costo del lavoro, contenuta nell’art. 82, comma 3-bis del Codice.
Presa di posizione netta inoltre, su quella parte della dottrina che ipotizzava un’interpretazione estensiva della norma che, nonostante la sua collocazione, propendeva per la sua applicazione anche nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa.
Ebbene, se in claris non fit interpretatio, l’AVCP ha sgomberato il campo da ogni avversa interpretazione:
<<…la diversa collocazione della stessa all’interno dell’art. 82, rubricato “Criterio del prezzo più basso” (in luogo dell’art. 81) ne limita l’applicazione alle sole gare al prezzo più basso escludendo, pertanto, le gare realizzate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; d’altronde la stessa formulazione della norma, da questo punto di vista, non pone dubbi applicativi: “Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese …”>>.
Anche a modesto avviso di chi scrive, una simile impostazione potrebbe ritenersi coerente, peraltro, con il maggiore rischio di “stress” competitivo cui potrebbe, verosimilmente, essere esposto il costo del personale nelle gare da aggiudicarsi al prezzo più basso.
Le conclusioni a cui addiviene l’AVCP propendono, come da titolo del presente scritto, per l’inapplicabilità della disposizione in parola, senza incorrere nelle criticità prospettate dalla stessa nell’atto di segnalazione (fra cui, impossibilità per la stazione appaltante di conoscere l’effettivo costo del personale; inapplicabilità della norma a tutti quei servizi e quelle forniture non riconducibili alla logica del servizio ad alta intensità di manodopera; etc.) e senza ingenerare gli effetti distorsivi del mercato pocanzi rappresentati.


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