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02/05/2015: PIANO ANCE 5.000 CANTIERI

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L'Ance, scrive sul proprio sito, ha il sostegno del Governo e del Parlamento al Piano di 5mila cantieri, frutto della ricognizione della stessa Ance su tutto il territorio nazionale, lanciato dal Presidente Paolo Buzzetti nel corso del Building day, organizzato dall’Associazione nazionale costruttori assieme a tutta la filiera del settore, questi in sintesi i numeri;

5.273 opere
9,8 miliardi di euro 
165.000 posti di lavoro
32 miliardi di ricaduta positiva sull'economia generale del Paese

le opere divise per macro-regioni:
  • 18% nel Nord-Ovest;
  • 21% nel Nord-Est;
  • 19% nel Centro;
  • 42% nel Sud

i maggiori settori:
  • 20% per la sicurezza delle scuole
  • 16% per migliorare la qualità della vita nelle città
  • 13% per contrastare il rischio idrogeologico
  • 13% per la manutenzione delle strade
  • 38% altro




02/05/2015: CONCORDATO IN BIANCO: SI DELL'ANAC ALLA QUALIFICAZIONE SOA

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L'Anac con la Determina 5/2015 ha rettificato un suo stesso atto datato 23 aprile 2014 nel quale sanciva che un'azienda in "concordato preventivo in bianco" non potesse qualificarsi per l'attestato SOA stante l’assenza di un piano di continuità aziendale

Emerso che oggi nel 99% dei casi, le aziende ricorrono alla domanda "in bianco" finalizzata ad un concordato preventivo "con continuità aziendale" ex art. 186-bis della legge fallimentare, l'Anac ha determinato che anche le aziende che scelgano il "concordato in bianco" possano qualificarsi per l'Attestato SOA.

questa la Determina dell'Autorità:

"di modificare la determinazione dell’Autorità n. 3/2014, secondo le considerazioni espresse in diritto, al fine di evitare che le imprese in crisi si vedano preclusa la possibilità della continuità aziendale proprio nel momento in cui preannunciano la presentazione del relativo piano."

Danilo Esposito

26/04/2015: L'OMICIDIO COLPOSO NON NECESSARIAMENTE IMPLICA LA MORALITA’ PROFESSIONALE

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Il TAR Sicilia, Palermo, con sentenza n. 3331, del 16 Dicembre 2014, si è resa innovativa per aver sancito la illegittimità della revoca dell’aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante per aver accertato che l’aggiudicatario non aveva dichiarato di esser stato condannato per omicidio colposo. La novità della pronuncia sta nell’affermazione di un principio in apparente controtendenza rispetto alla giurisprudenza amministrativa prevalente: la dichiarazione non veritiera del concorrente circa i propri precedenti penali, anche se idonea a ledere il vincolo fiduciario con il committente pubblico, può rilevare quale fattore ostativo all’affidamento solo se concernente “reati gravi in danno allo Stato o alla Comunità che incidono sulla moralità professionale”.

 E ciò non si rileverebbe nel caso in giudizio poichè, secondo il TAR Sicilia, il reato di omicidio colposo non dichiarato in gara non vulnera un bene giuridico di diretta pertinenza dello Stato o dell’Unione Europea, né incide sulla moralità professionale del concorrente, con la conseguenza che la mancata menzione di tale reato nella domanda di partecipazione è priva di rilievo ai fini dell’esclusione dalla gara ovvero ai fini della revoca dell’aggiudicazione.
Il Tar Sicilia si ricollega, come fonte normativa scaturente la decisione in parola, all’art. 39 del d.l. n. 90/2014, che ha segnato un progressivo allontanamento del legislatore da una dimensione formalistica delle valutazioni che devono essere operate dalle stazioni appaltanti, testimoniando una tendenza decisamente orientata a privilegiare l’esame dell’effettivo contenuto sostanziale delle dichiarazioni dei concorrenti: nella fattispecie, si è ritenuto di poter fare applicazione della norma citata, da un lato osservando che l’entrata in vigore della novella legislativa è sì successiva alla deliberazione e alla pubblicazione nelle forme di legge della procedura di gara, ma anteriore all’atto impugnato; dall’altro lato, affermando che in una materia quale quella degli appalti pubblici le norme sopravvenute fungono da criterio interpretativo anche della legislazione previgente, specie nel caso di gare ancora in corso.
In realtà, la normativa sul punto sembrava essere chiara: ai sensi dell’art. 38, co. 2 del d.lgs. n. 163/2006, il concorrente nella dichiarazione sostitutiva deve indicare tutte le condanne penali riportate, determinandosi così l’esclusione dalla gara in caso di autodichiarazioni non veritiere in ordine alle condanne penali, poiché la verifica circa la gravità dei reati e la loro incidenza sulla moralità professionale spettano esclusivamente alla stazione appaltante (da ultimo CdS n. 1771/2014).
Ai fini dell’esclusione dalla gara non è quindi sufficiente l’accertamento dell’esistenza di una condanna penale, poiché il dettato normativo è volto a richiedere una valutazione concreta, da parte dell’amministrazione, per la verifica, attraverso un apprezzamento discrezionale che deve essere adeguatamente motivato, dell’incidenza di tale condanna sul vincolo fiduciario contrattuale, senza che tale apprezzamento possa ritenersi compiuto, per implicito, attraverso il semplice richiamo alla fattispecie di reato.

Danilo Esposito

Appalti, sì ai chiarimenti della stazione appaltante se di "interpretazione autentica"

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Sulla valenza dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, lQuarta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 14.4.2015 n. 1898 ha chiarito che la giurisprudenza ritiene che tali chiarimenti non possono valere a modificare la disciplina dettata per lo svolgimento della gara, per come scolpita nella lex specialis.
Solo nelle ipotesi in cui non è ravvisabile un conflitto tra le delucidazioni fornite dalla stazione appaltante e il tenore delle clausole chiarite, le relative precisazioni costituiscono una sorta di interpretazione autentica, con cui l'Amministrazione aggiudicatrice chiarisce la propria volontà provvedimentale.

da Il Quotidiano della Pubblica Amministrazione

26/04/2015 AVVALIMENTO: NO ALL'ATI COSTITUENDA

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 L'Avcp (ora ANAC) con il  parere N. 150 del 27/9/2012 ha chiarito che non è possibile che un ATI orizzontale costituenda si avvalga di un unica ausiliaria, nello specifico del parere ".......Al riguardo si richiama la determinazione n. 2 del primo agosto 2012 (Avvalimento nelle procedure di gara) con la quale l’Autorità, a proposito dei raggruppamenti temporanei di imprese, ha specificato che l’art. 49, comma 1 del Codice, che richiama espressamente il “raggruppato”, nell’ambito di coloro che possono utilizzare l’avvalimento, deve essere interpretato nel senso che il raggruppamento, inteso non quale soggetto unitario, ma quale unione di soggetti distinti, possa soddisfare i requisiti di capacità richiesti avvalendosi di più imprese ausiliarie rispetto a tutte le imprese che lo compongono. Ciò significa sostanzialmente che per “concorrente, singolo o consorziato o raggruppato”, ai sensi del comma 1 del cit. art. 49, vada inteso ciascuno dei partecipanti al R.T.I. e non l’R.T.I. nel suo complesso.......... poiché il R.T.I. non è concorrente unitario, ma unione di concorrenti distinti, non è possibile che il raggruppamento si avvalga unitariamente di una sola ausiliaria, dovendo ciascuna impresa partecipante all’ATI, singolarmente intesa, essere in possesso di tutti i requisiti richiesti nel bando, comprese le attestazioni SOA, per ciascuna quota di lavori di cui si assume l’adempimento."


26/04/2015: AVCPASS: LA PRIMA, INTERESSANTE, GIURISPRUDENZA di A. Vetrano

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di Avv. Alessandro Vetrano su Nord Est Appalti

E’ ancora molto nebuloso il giudizio sul sistema AVCpass, il sistema che dal primo luglio 2014 (dopo svariati rinvii) avrebbe dovuto “semplificare” la verifica e comprova dei requisiti generali e speciali per la partecipazione alle gare d’appalto.

L’intenzione del presente, breve ed informale, scritto non è quella di indirizzare l’opinione pubblica dei colleghi (operatori della P.A. e, in generale, del diritto) verso la demonizzazione del sistema di cui sopra (che, ad onor del vero, se correttamente utilizzato, può anche risultare utile ed efficiente), ma è quella di offrire qualche “ancora” di salvezza e qualche “colpo” da tenere in canna (rectius nel cassetto) qualora dovessero inciampare qua e là nell’utilizzo di tale strumento.

Utile, al fine pocanzi indicato, è segnalare la sentenza del massimo consesso di giustizia amministrativa della regione Sicilia, sentenza CGA del 26 gennaio 2015, n. 62, con la quale i togati confortano l’operato dei funzionari del Comune di Milazzo rei di aver annullato, in autotutela, gli atti di una procedura nella quale si erano riscontrate difficoltà operative dovute all’anomalo funzionamento del sistema AVCpass.

In sintesi, più di un concorrente alla procedura aperta si era doluto di un anomalo funzionamento del sistema AVCpass e della impossibilità di ottenere il PASSOE, nel silenzio dell’AVCP, che, seppur sollecitata sul punto dalla stazione appaltante, non rese alcun chiarimento. In conseguenza di ciò, la Stazione Appaltante decise di annullare la procedura e rinnovarla, al fine di scongiurare contenziosi dovuti al mancato funzionamento del sistema AVCpass.

Sul punto il CGA Sicilia ha confermato che

il Collegio non ritiene pretestuosa la motivazione dell’atto impugnato in prime cure, laddove àncora uno dei motivi dell’esercizio del potere di ritiro in autotutela alle difficoltà operative dovute al malfunzionamento della banca dati in parola. Condivisibile è anche la prognosi, spiegata nella ridetta motivazione, circa la possibilità che detto malfunzionamento potesse essere foriero di contenziosi, da cui l’esigenza, in vista del conseguimento dell’interesse pubblico, al rapido affidamento dell’appalto, di rinnovare la gara
Si segnala, poi, la sentenza di primo grado del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Salerno, che con la pronuncia n.663 del 23 marzo 2015, conferma la legittimità dell’esclusione di un concorrente per la mancata presentazione del PASSOE sull’assunto che il bando prevedeva espressamente la comminatoria di esclusione per tale carenza e per il fatto che, non trattandosi di dichiarazioni, non era neppure applicabile l’istituto del neo soccorso istruttorio “a pagamento” (art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. 163/06).

Chi scrive, è dell’opinione che tale seconda pronuncia vada solo citata al mero fine conoscitivo e divulgativo, ma la ritiene non condivisibile. Infatti, il soccorso istruttorio “rafforzato” prevede la possibilità di regolarizzare dichiarazioni ed elementi che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara (art. 46, comma 1-ter, D.Lgs. 163/06).

Inoltre, è doveroso sottolineare come anche l’ANAC imponga la richiesta (rectius, regolarizzazione) del PASSOE non presentato, ed inviti, tra le righe, ad escludere il concorrente solamente qualora, in esito alla persistente mancata presentazione del PASS, non sia possibile verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione tramite il sistema AVCpass (come imposto dall’art. 6-bis del D.Lgs. 163/06).

Alessandro Vetrano