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SEDUTA PUBBLICA: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

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Il TAR de L’Aquila, con sentenza n. 953 del 20 dicembre 2014 si è pronunciato in merito all’illegittimità di una procedura di gara nella quale la Stazione Appaltante ha omesso di comunicare a tutte le ditte la data e l’orario di svolgimento della seduta pubblica destinata all’apertura delle offerte economiche. 

Come precisato dal G.A. infatti «la mancata convocazione anche di uno solo dei concorrenti alla seduta di apertura dei plichi pervenuti alla stazione appaltante costituisce vizio insanabile della procedura che si ripercuote sul provvedimento finale di aggiudicazione, invalidandolo, anche ove non sia comprovata l’effettiva lesione sofferta dai concorrenti, trattandosi, come si è detto, di adempimento posto a tutela non solo della parità di trattamento tra gli stessi, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed all’imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili in un secondo momento»

Danilo Esposito

CONSORZIO STABILE: ANAC PARERE MODIFICA CONSORZIATI

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Parere ANAC
...... L’istante ritiene che la possibilità che il consorzio stabile modifichi le imprese originariamente designate quali esecutrici sarebbe legittima e non soggetta, né assoggettabile, ad alcuna limitazione. A tal fine argomenta ricordando, in primo luogo, che il legislatore ha affermato il principio della immodificabilità delle imprese già designate solo con riferimento ai Raggruppamenti Temporanei di Imprese ed ai consorzi ordinari di concorrenti (art. 37), omettendo di contemplare analoga disciplina con riferimento ai consorzi stabili (art. 36), per i quali si dovrebbe intendere vigente una disciplina diversa.

Da un lato, infatti, nell’art. 37 del Codice è espressamente previsto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta (comma 9); all’altro, al contrario, nell’art. 36 del Codice, relativo ai consorzi stabili, non è contemplata una disposizione analoga, né un rinvio alla disciplina de qua. Tale silenzio normativo dovrebbe far ritenere – secondo l’istante – che il legislatore, non avendo espressamente riprodotto il divieto di cui sopra anche nell’art. 36, abbia ritenuto applicabile ai consorzi stabili una disciplina diversa, che tiene conto della loro peculiarità.
In secondo luogo, l’istante ricorda che l’assegnazione ad altra impresa partecipante fatta dal consorzio non costituisce affidamento in appalto o subappalto ma si risolve in un “atto unilaterale recettizio interno”. Ciò in quanto il vincolo per l’impresa designata deriverebbe dal rapporto consortile, in forza del quale i consorziati conferiscono alla struttura consortile l’incarico di stipulare
contratti di appalto per loro conto ed in nome del consorzio e di indicare, di volta in volta, a quale fra loro assegnare e far eseguire i lavori. Fa osservare, inoltre, l’istante, richiamando la Determinazione
n. 11 del 2004 dell’Avcp, che nella fattispecie non vi sarebbe una duplicità di contratti di appalto, ma
un unico contratto, che il consorzio stabile stipula in nome proprio, ma per conto delle imprese consorziate e che tale configurazione del rapporto tra consorzio e imprese comporta che soltanto il primo si qualifichi in fase di gara e costituisca unica controparte contrattuale della stazione appaltante. 
In ragione di tali premesse, ritenendo che la partecipazione di un impresa del consorzio diversa da quella dichiarata in sede di offerta configuri una mera variazione organizzativa interna del soggetto consorziato, non incidente sul ruolo dello stesso nei rapporti con la stazione appaltante, l’istante conclude affermando l’infondatezza del diniego opposto dalla stazione appaltante al consorzio stabile.


16/01/2015 SIOS: POSSESSO SOLO DEL 70%

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Le categorie “super specializzate”, sono costituite da strutture, impianti e opere speciali elencate nel codice.
L’art. 37, comma 11 del Codice prevede espressamente che qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali Strutture, Impianti e Opere Speciali (S.I.O.S.), e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell’importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, potranno utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall’art. 118 comma 2, terzo periodo, ossia del trenta percento.
In riferimento alla menzionata previsione del codice, il settimo comma dell’art. 92 precisa che ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possieda la qualificazione in ciascuna delle categorie superspecialistiche per l’intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, dovrà possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie, e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente.
Alla luce di quanto sopra esposto si rileva dunque che con riferimento alle riportate categorie super specializzate, di importo superiore al 15% del valore dell’appalto, operi un divieto di subappalto oltre il limite del 30 % (al pari di quanto accade per la categoria prevalente) ed il concorrente partecipante alla procedura gara dovrà possedere i requisiti per almeno il 70% di tale categoria (questa volta, a differenza di quanto è previsto per la categoria prevalente, dove comunque il concorrente deve coprire integralmente i requisiti di tale categoria, salva poi la facoltà di subappaltarne il 30 per cento) mentre il restante 30 percento potrà essere coperto dai requisiti richiesti per la categoria prevalente.


Il cd. “aumento del quinto” di cui all’art. 3, comma 2, d.P.R. 34/2000 può essere utilizzato ai fini del raggiungimento della qualificazione parziale del 70% nelle categorie SIOS.


CANTONE: vietare le deroghe e istituire l’Albo nazionale dei commissari di gara

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Intervenuto l'8/01/2015 in Commissione Lavori Pubblici al Senato, nell'ambito dell’esame del disegno di legge che delega il Governo ad attuare le nuove direttive europee sugli appalti pubblici,  Raffaele Cantone, ha proposto di contrastare la corruzione negli appalti con la soft regulation e con il divieto di deroghe, istituire un Albo nazionale dei commissari di gara, rivedere l’attuale rating di legalità per le imprese che partecipano agli appalti.

NUOVO CODICE DEGLI APPALTI IN ESAME AL SENATO

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Il termine per l’adozione del nuovo Codice degli appalti e concessioni è fissato al 18 febbraio 2016, due mesi prima della scadenza per il recepimento delle direttive europee (18 aprile 2016), ma già il Senato sta lavorando, La nuova legge attuerà le seguenti direttive:
  • Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (che abroga la direttiva 2004/18/CE);
  • Direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, deitrasporti e dei servizi postali (che abroga la direttiva 2004/17/CE);
  • Direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione.

Documentazione Antimafia: in Gazzetta il Regolamento sull'utilizzo della Banca Dati

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Come previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2015 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193 recante "Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159".

Art. 1 

1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di funzionamento della Banca dati nazionale unica della documentazione  antimafia,  di cui al Libro II, Capo V del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n. 159, ai fini del rilascio della documentazione antimafia. 

2.  A  tal  fine   esso   individua   inoltre   le   modalita'   di autenticazione, autorizzazione e di  registrazione  degli  accessi  e delle  operazioni,  effettuate  sulla   predetta   Banca   dati,   di consultazione  e  accesso  da   parte   dei   soggetti   individuati, rispettivamente, dagli articoli 97, comma 1, e 99, comma  1,  lettere c) e d), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. 

3. Il presente regolamento stabilisce, altresi',  le  modalita'  di collegamento della Banca dati nazionale  unica  della  documentazione antimafia con il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' con altre banche dati  detenute da soggetti pubblici contenenti dati necessari per il rilascio  della documentazione antimafia. 

FONDI UE: NEL 2014 SPESI QUASI IL 100%


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Nel 2014 la spesa annuale è cresciuta a 7,9 miliardi, quella complessiva da inizio programmazione è salita a 33 miliardi, pari al 70,7% del totale;

Restano ora 13,6 miliardi da spendere entro la fine del 2015 per completare il ciclo della vecchia programmazione ed evitare la perdita di fondi. 

fonte: il sole 24 ore