CERCA GLI ARTICOLI

l'ANAC modifica l'art. 38 comma 1 lett. B

Il Consiglio dell'Adunanza per garantire maggiore controllo negli appalti pubblici con la Determinazione 2/2014 ha ritenuto che:

1. La verifica circa l’assenza delle cause ostative antimafia ex art. 38, comma 1, lett. b), del  Codice dei contratti – richiamato dall’art. 78 del Regolamento ai fini del conseguimento  dell’attestato di qualificazione – deve essere effettuata anche nei confronti dei soggetti indicati  dal comma 2-bis dell'art. 85 (Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. ) del Codice antimafia, quale ulteriore garanzia dell’affidabilità  morale dell’impresa che intende ottenere l’attestato di qualificazione. 

2. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 38, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti con l’art.  67 del Codice antimafia, il divieto contemplato nello stesso art. 38, comma 1, lett. b) in  relazione al rilascio dell’attestato di qualificazione, opera – non più sulla base della mera  pendenza del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione – ma sulla base di un  provvedimento espresso del giudice con il quale sia disposta in via provvisoria l'operatività del  divieto stesso durante il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione.

3. E’ possibile procedere all'emissione dell’attestato di qualificazione ove siano decorsi  infruttuosamente i termini per il rilascio della comunicazione antimafia, fatta salva la facoltà di  procedere alla revoca del predetto documento ex art. 40, comma 9-ter del Codice dei contratti in caso di successiva documentazione antimafia dalla quale emerga, a carico dei soggetti  censiti, la sussistenza di cause di decadenza di cui all’art. 67 del Codice antimafia.

Indicazione obbligatoria del subappaltatore - Consiglio di Stato 4405/2014

Consiglio di Stato Sez. II 28/08/2014 n.4405/2014
Necessità di indicazione del subappaltatore in sede di offerta
L'art. 118, comma 2, del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, va applicato tenendo presente che la dichiarazione di subappalto può essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto nelle sole ipotesi in cui il concorrente sia a propria volta in possesso delle qualificazioni necessarie per l'esecuzione in via autonoma delle lavorazioni oggetto dell'appalto, ossia nelle sole ipotesi in cui vi sia il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà, non la via necessitata per partecipare alla gara; al contrario, la dichiarazione deve indicare il subappaltatore e dimostrare il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti di qualificazione, nelle ipotesi in cui il subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione".
es. se in un appalto fosse presente una categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, OG13 in III, e questa sarebbe pari al 20% dell'appalto, oggi con il disposto del c.s. in sede di offerta il concorrente deve obbligatoriamente inserire il nominativo e la documentazione del subappaltatore. Questa nuova disposizione non deve confondersi con la già esistente necessita di partecipare in ATI se l'azienda non possiede una categoria SIOS che supera il 15%, qui non parliamo di SIOS ma di categorie a qualificazione obbligatoria.
si riporta lo schema:
CATEGORIE SIOS (in mancanza, obbligo di ATI se supera il 15%):OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30.
CATEGORIE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA (superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro in mancanza, obbligo di indicare il subappaltatore): OG1, OG2, OG3, OG4, OG5, OG6, OG7, OG8, OG9, OG10, OG11, OG12 , OG13, OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35