Il parere trae origine dalla contestazione rivolta ad un’Azienda Sanitaria veneta rea di aver accorpato, all’interno del medesimo lotto, dispositivi del tutto eterogenei. A parere dell’istante, la composizione disomogenea dei lotti determinerebbe l’impossibilità di presentare offerta e darebbe luogo alla violazione dei principi massima partecipazione e tutela della concorrenza.
In tal senso, l’Autorità conferma l’illegittimità di tale accorpamento e, con l’occasione, chiarisce la portata dell’espressione “lotto funzionale”, tenendo altresì in considerazione i recenti interventi legislativi che, nell’intento di favorire l’accesso delle PMI alle commesse pubbliche, hanno dato all’istituto della “suddivisione in lotti” (collocato tra i principi che presiedono l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici), un nuovo impulso.
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