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I partecipanti possono provare con ogni mezzo ciò che costituisce oggetto della certificazione

Nel giudizio in esame entrambe le parti appellanti sostengono innanzitutto che l’esclusione per mancata produzione della certificazione SA 8000/2008, prevista dalla legge di gara, si pone in contrasto con il principio di tassatività sancito dall’art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163/2006. Il Consiglio di Stato ha affermato nella sentenza in esame la fondatezza di siffatta censura.

Fonte: Sez. V pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" sabato 23 novembre 2013 07:41 - www.gazzettaamministrativa.it

IL PASSATO CHE INSEGNA


Valutazione della gravità del comportamento colpevole ai fini dell'esclusione dalla gara ex art. 38

Sul tema della gravità per l’esclusione negli appalti pubblici il Consiglio di Stato richiama nella sentenza in esame l’art. 38, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che, alla lettera c), parla di reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla “moralità professionale” e alla lettera i) tratta delle violazioni gravi in materia di contributi previdenziali e assistenziali, da intendersi per tali quelle “ostative” al rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

fonte: sentenza 22.11.2013 pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" lunedì 25 novembre 2013 13:39 - www.gazzettaamministrativa.it

TAR Campania Possibile Sostituire In Corsa La Società Ausiliaria Fallita

Il TAR Campania, con sentenza n. 5042 dell’11.11.2013 ha deciso che in caso di fallimento dell’impresa ausiliaria (il cui fatturato è stato l’oggetto dell’avvalimento) la Stazione Appaltante deve accettare un sostituto, per analogia alle norme sulle associazioni temporanee di impresa

stralcio della sentenza:
"Né a diverse conclusioni pare possa condurre il fatto che l’insolvenza della società  ausiliaria (gennaio 2011) e il suo stesso fallimento (sentenza di fallimento del 17  novembre 2011) siano stati anteriori alla stipula del contratto di appalto in data 24  ottobre 2011, posto che è pacifico in atti che il servizio era stato già affidato, sotto riserva di legge, in data 7 novembre 2010 e che l’aggiudicazione definitiva era  avvenuta con determinazione dirigenziale n. 1364 del 4 ottobre 2010, ossia anteriormente allo stato di crisi dell’impresa ausiliaria. 18. Deve conseguentemente e conclusivamente essere disposto l’annullamento del  diniego di sostituzione opposto dal Comune intimato alla richiesta formulata dall’impresa ricorrente e, per l’effetto, l’annullamento della risoluzione, siccome  fondata esclusivamente sull’illegittimo diniego di ammissione alla sostituzione  dell’impresa ausiliaria fallita"

È Illegittima l’esclusione dalla gara per utilizzando un modulo prestampato

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 5155 del 24.10.2013 ha stabilito che è illegittima l’esclusione dalla gara di un concorrente che abbia presentato la propria offerta utilizzando un modulo prestampato predisposto dall’Ente Appaltante ai fini della formulazione della stessa, anche se i contenuti di tale modulo e quindi quelli dell’offerta presentata non siano conformi ad alcune previsioni del capitolato speciale relative proprio alla formulazione dell’offerta.

Stralcio della sentenza:
"Tanto premesso in fatto, si osserva, in diritto, che la giurisprudenza di questo  Consiglio di Stato è costante nel valorizzare la buona fede e l’affidamento delle  imprese nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge di gara al fine di negare  che ciò possa risolversi in un danno per le stesse, attraverso la loro espulsione dalla  procedura (solo per citare le più recenti pronunce, si veda Sez. III, 14 gennaio  2013 n. 145 e Sez. V, 6 agosto 2012, n. 4510, citate dall’appellante principale,  relative all’indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza; Sez. V, 22 maggio  2012, n. 2973, relativa alle dichiarazioni sui requisiti di ordine generale; Sez. V, 10  gennaio 2012 n. 31, anch’essa citata dall’appellante principale, concernente le dichiarazioni inerenti il rispetto della normativa sul lavoro dei disabili; Sez. V, 5  luglio 2011, n. 4029, citata dall’appellante, concernente le dichiarazioni sul 
possesso dei requisiti di qualificazione). 
Le pronunce sono infatti pertinenti al caso di specie, visto che anche qui si discute  dell’omessa indicazione di elementi facenti parte dell’offerta da presentare in sede  di gara. Dai precedenti in questione è ricavabile una regola di carattere generale,  volta ad annettere preminenza alle esigenze di massima partecipazione alle gare,  allorché vi siano contrasti tra prescrizioni per essa predisposte dall’amministrazione aggiudicatrice (in particolare la sentenza n. 4510/2012)."