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22/02/2015 MILLE PROROGHE: ANTICIPAZIONE DEL 20%

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22/02/2015

Aumenta al 20% la quota dell’importo totale di un appalto pubblico da corrispondere come anticipazione del prezzo all’appaltatore. 
Il disegno di legge di conversione del Milleproroghe 2015, per compensare lo squilibrio finanziario dovuto allo split payment e al reverse charge dell'IVA, proroga fino a fine 2015 la corresponsione in favore dell’appaltatore, nei contratti relativi a lavori, di un’anticipazione dell’importo contrattuale, aumentando la quota al 20% per colmare la crisi di liquidità aziendale soprattutto per le imprese che operano negli appalti pubblici.
La conversione in legge del decreto Milleproroghe 2015, veicolato nel decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 (in GU n. 302 del 31 dicembre 2014 - Serie Generale), è ormai alle battute finali.
Tra le ultime disposizioni introdotte in sede Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio emerge l’aumento del prelievo sull’anticipo dell’appalto da corrispondere all’appaltatore sul prezzo totale, che sale al 20% dell’importo totale ma solo per le gare avviate entro la fine del 2015;  nel 2016, invece, l'anticipazione tornerà ad essere possibile solo per il 10% del valore contrattuale.

DOPO 180 GIORNI IL CONCORRENTE PUO' SVINCOLARSI DALL'OFFERTA

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22/02/2015

Come chiarito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana con sentenza n. 84 del 29 gennaio 2015 «la sussistenza del “vincolo” non significa che l’offerta decade “ex lege” decorso il termine, ma solo che l’offerente può svincolarsi da essa e se non dichiara di ritenersi sciolto, l’offerta non decade, con la conseguenza che la circostanza che allo scadere dei predetti 180 giorni il concorrente non abbia dichiarato di voler mantenere l’offerta non comporta la decadenza dell’offerta medesima.» Viceversa «Nel momento in cui un concorrente, dopo il decorso del termine di efficacia dell’offerta, ritenendo non più sostenibile o per lui conveniente l’offerta stessa, si dichiara sciolto dall’impegno assunto, egli si estranea dalla gara ed esce definitivamente dalla selezione per sua autonoma e insindacabile scelta» con conseguente carenza in capo al concorrente di ogni titolo legittimante per contestare nel merito le conclusioni di una competizione dalla quale egli infatti si è ritirato.

Danilo Esposito

Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici: #CONSORZI STABILI

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22/02/2015

l'Art. 34 del codice dei contratti disciplina i "Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici", ogni settimana pubblicheremo un focus 

Art. 34 comma 1 lettera C: I CONSORZI STABILI

Cos'è una Società Consortile ?

La Società consortile o consorzio è una società che può essere di qualsiasi tipo fuorchè società semplice, caratterizzata dal fatto che svolge la propria attività perseguendo fini consortili.

Le norme che disciplinano queste tipologie di società sono quelle che disciplinano le società commerciali e quelle che regolamentano il consorzio ovvero l'organizzazione che è possibile costituire, tra imprenditori operanti nello stesso ramo di attività, per per lo svolgimento di alcune fasi delle rispettive imprese.


Nel settore dei lavori pubblici sono consorzi stabili quelli, che siano formati da più di tre consorziati che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, forniture, servizi, per un periodo di tempo superiore a cinque anni. Proprio per la durata minima di 5 anni il consorzio stabile costituisce una struttura comune di impresa.

Il consorzio rappresenta quindi uno schema associativo di tre o più imprenditori, con due distinte finalità: 

• Consorzi anticoncorrenziali: costituiti con lo scopo prevalente di impedire che si instaurino tra i vari imprenditori rapporti di elevata concorrenza e monopoli. Disciplinano di fatto la "concorrenza tra imprenditori

• Consorzi di coordinamento: costituiti per conseguire un fine diverso, ossia per svolgere determinate fasi delle rispettive imprese consortili finalizzato alla riduzione dei costi di produzione.

Gestione di un consorzio o società consortile

Con il contratto di consorzio più imprenditori costituiscono un’organizzazione comune per lo svolgimento di alcune fasi delle rispettive imprese: nel consorzio, sono quindi assenti gli elementi caratteristici delle società, in quanto lo stesso non svolge un’attività d’impresa, ma mette solamente in comune fasi parziali delle attività delle imprese consorziate che vi partecipano, oppure realizza un semplice coordinamento delle attività delle singole imprese. 

Sintetizzando, le attività delle singole imprese, finalizzate ovviamente alla produzione di utili, restano proprie di ciascun consorziato, ed il consorzio mira a mantenere, e anche far aumentare, il reddito dell’attività dei singoli imprenditori.

Questo tipo di organizzazione può assumere la forma di una società di tipo commerciale che svolge un’attività per i consociati e non necessariamente con finalità di lucro con lo scopo consortile. 

La società consortile potrà anche svolgere una sorta di attività esterna, e cioè “un’attività con i terzi”, che punta al contenimento dei costi di produzione senza perseguire in senso stretto unoscopo di lucro. Quindi, le società consortili potranno non avere come scopo la divisione di utili in senso stretto e spesso sono regolati da leggi speciali che escludono qualsiasi scopo di divisione di utili, e a volte escludono addirittura la finalità di conseguire un utile di impresa. Per concludere, nei consorzi, la distribuzione di utili è prevista solo in via eccezionale. 

Un esempio di società consortile, raggruppate tra loro è rappresentato dai consorzi stabili tra imprese di costruzioni costituiti per partecipare agli appalti ed alle concessioni di parecchi lavori pubblici. Sono raggruppamenti di società che, una volta aggiudicatosi un appalto, lo fanno nell’interesse delle imprese consorziate, ripartendo il lavoro tra le stesse, o ripartendo i rischi tra le varie imprese relative ai costi di produzione. Ovviamente ciascuna consorziata gestirà per conto proprio il segmento di lavoro ad essa destinato cercando di fatto di conseguire un utile dal lavoro acquisito.

Lo scioglimento del consorzio

Il consorzio si scioglie per le seguenti cause: 
• Decorso del termine di durata;
• Conseguimento dell’oggetto o impossibilità di conseguirlo; 
• Volontà unanime dei consorziati;
• Deliberazione adottata a maggioranza se sussiste una giusta causa;
• Provvedimento dell’autorità governativa nei casi ammessi dalla legge;
• Altre cause previste nel contratto.

Il consorzio si scioglie inoltre, per il venir meno della pluralità dei consorziati, e, se si tratta di un consorzio con attività esterna, per fallimento.

Allo scioglimento del consorzio con attività esterna deve seguire la liquidazione del fondo consorziale.

Gli articoli 35 e 36 del codice dettano le linee guida per la partecipazione alle gare dei consorzi stabili.


Elenco dei consorzi stabili più grandi:
Consorzio Stabile Research (dove sono dipendente)