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Avcpass proroga in Sicilia per mancanza PEC

Sistema AVCPass rinviato nel territorio della Regione siciliana.
Sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 3 gennaio 2014 è stata pubblicata la Circolare dell’Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità 18 dicembre 2013, n. 6 recante “Disposizione operativa alle stazioni appaltanti ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 12/2011 – Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario – sistema AVC Pass – modalità operative. - Disposizione di servizio per gli uffici del Genio civile e dei servizi UREGA (Uffici regionali espletamento gare d’appalto).”

La circolare precisa che i termini di verifica dei requisiti con il sistema AVC Pass sono rinviati - per gli Uffici UREGA e per gli uffici del Genio civile dell’Isola - fino a nuova disposizione del dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico e comunque fino alla completa acquisizione degli indirizzi di posta elettronica del personale e fino alla completa formazione all’utilizzo del nuovo sistema AVC Pass!

Danilo Esposito

Mille Proroghe - Caos Specialistiche

La soluzione viene trovata dal decreto n. 151/2013 e prevede che, entro sei mesi, siano varate nuove disposizioni regolamentari per gli articoli 107 comma 2, 109 comma 2 e per l'allegato A del regolamento appalti. Nelle more, e comunque non oltre il 30 settembre del 2014, si stabilisce che si continuino ad applicare le regole previgenti all'annullamento disposto dal Consiglio di Stato. Di fatto viene così reintrodotto l'obbligo di fare eseguire in subappalto le opere specialistiche a qualificazione obbligatoria nei casi in cui l'impresa principale non sia debitamente qualificata. Inoltre, viene ripristinato l'obbligo per le imprese generali ad associare in raggruppamento temporaneo i cosiddetti superspecialisti oltre particolari limiti di importo delle lavorazioni previste nell'appalto. 

fonte: il sole 24 ore

Mille Proroghe - Attestazione SOA

Viene modificato il regolamento appalti (Dpr n. 207/2010) nella parte che riguarda la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di adeguata capacità economica e finanziaria. Fino al 31 dicembre del 2014, grazie alla proroga di un anno, "i soggetti in possesso di attestazioni Soa per classifica illimitata, possono documentare l'esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute". 

fonte: il sole 24 ore


Danilo Esposito

E' illegittima l'esclusione del concorrente che non abbia inserito i documenti richiesti dal bando nella apposita busta

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza in esame ribadisce l'orientamento a tenore del quale “è illegittima l'esclusione del concorrente che non abbia inserito i documenti richiesti dal bando nella apposita busta, come previsto dalla "lex specialis" a pena di esclusione, ma li abbia invece inseriti in una busta (regolarmente chiusa) contenente anche l'offerta, quest'ultima a sua volta debitamente sigillata” ( Sez. V, 13 gennaio 2011, n. 172). Infatti,la ratio che ispira le norme sulle modalità di predisposizione delle buste separate è quella di non pregiudicare la segretezza delle offerte. E,nella specie, l’inserimento di una sola delle numerose dichiarazioni che avrebbero dovuto essere inserite nella busta n. 1 in altra busta non ha affatto compromesso tale segretezza né la correttezza delle operazioni di gara, né tanto meno ha influito sulla valutazione delle offerte, sostanziando una mera irregolarità non suscettibile di essere sanzionata con l’esclusione.
fonte: segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V  del 20.12.2013 pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" giovedì 2 gennaio 2014 20:46 - www.gazzettaamministrativa.it

E´ illegittima l’esclusione del concorrente che ha omesso di allegare all’offerta copia del documento d’identità

L’obbligo di allegazione del documento di identità stabilito dall’art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 si riferisce alle istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre alla Pubblica Amministrazione e, pertanto, un tale obbligo non può in linea di principio essere imposto per le dichiarazioni di volontà di natura negoziale, tra le quali rientra l’offerta economica.
 In altri termini, l’offerta economica non ha natura di dichiarazione sostitutiva né di istanza diretta all’Amministrazione, essendo la volontà di partecipazione al procedimento già stata espressa con separato atto, esso sì soggetto alla prescrizione dell’allegazione di copia del documento d’identità con effetti preclusivi.

fonte: segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, del 20.12.2013 pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" lunedì 30 dicembre 2013 07:55 - www.gazzettaamministrativa.