CONSIGLIO DI STATO SEZ. V,
SENTENZA DEL 9 MARZO 2015 N. 1159
In caso di
ricorso alla procedura negoziata senza bando, per ragioni di urgenza vi e’
l’obbligo di invitare almeno tre operatori economici a presentare offerte
oggetto della negoziazione.
Le
società A. S.n.c e B S.r.l., proponeva ricorso al T.A.R. per il Veneto contro
il Comune di Cessalto, impugnando il provvedimento (determina n. 235 del 2
settembre 2013) con il quale questo aveva affidato, con procedura negoziata
senza pubblicazione di bando, l'appalto del servizio di trasporto scolastico
per l’anno 2013/2014 alla C. S.n.c.
Le ricorrenti si
riservavano la proposizione di una successiva azione risarcitoria. Le tre
società esponevano che il servizio di trasporto interessato era stato oggetto,
poco prima, di una gara a procedura aperta per gli anni scolastici 2013/2014 e
2014/2015, con facoltà di ulteriore aggiudicazione al medesimo aggiudicatario
per ulteriori due anni, per un valore complessivo indicato per il primo biennio
in euro 150.075,00.
Tale gara era andata
deserta.
Le società
deducenti avevano subito presentato all’Amministrazione altrettante istanze con
le quali avevano domandato di essere invitate all’eventuale procedura negoziata
che sarebbe stata indetta per l’assegnazione del servizio. Le loro istanze
erano però rimaste prive di riscontro. E le istanti poco dopo avevano appreso
che il Comune, senza interpellarle, aveva assegnato la commessa a trattativa
privata alla controinteressata (che aveva già svolto il servizio negli anni
precedenti), aumentando tuttavia il corrispettivo dell’appalto, rispetto al
bando finito deserto, ad euro 110.609,90 annue.
Il
primo Giudice, pur riconoscendo che la circostanza che la precedente gara fosse
andata deserta autorizzava potenzialmente ad utilizzare il sistema di
assegnazione indicato dagli artt. 56 e 57 d.lgs. n. 163/2006, ha riscontrato,
però, “che la stazione appaltante ha alterato significativamente il dato
economico del contratto prevedendo un aumento del corrispettivo del servizio
originariamente previsto di circa 35.000 euro annui, inoltre il Comune avrebbe dovuto estendere la propria
trattativa ad almeno tre ditte.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
Condanna il Comune di Cessalto al rimborso alle appellate costituite
delle spese processuali del presente grado, che liquida nella misura
complessiva, da dividere tra le seconde in parti uguali, di euro
tremilacinquecento oltre gli accessori di legge.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.