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23/05/2015: UE BLOCCA IL REVERSE CHANGE, BUONE NOTIZIE PER LO SPLIT PAYMENT?

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La Commissione Ue ha comunicato al Consiglio che si oppone alla richiesta italiana di deroga per estendere la 'reverse charge' dell'Iva alla grande distribuzione, perché non è in linea con l'articolo 395 della direttiva sull'Iva. Lo comunica la stessa Commissione Ue, spiegando che lo 'split payment' è ancora sotto esame. La misura vale 730 milioni circa nel bilancio italiano.

23/05/2015: IACP 470 MILIONI

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Pubblicato in Gazzetta il decreto interministeriale che assegna alle Regioni circa 470 milioni di euro per il recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Comuni e ex Iacp e stabilisce i criteri per l’attuazione del programma di razionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
Ora le regioni hanno 4 mesi (120 giorni) per selezionare e verificare gli interventi da finanziare e, infine, inviare la lista al ministero delle Infrastrutture. Porta Pia, sulla base degli elenchi regionali, assegnerà concretamente le risorse agli enti, con decreto. Poi toccherà nuovamente alle Regioni dare l'imput a Comuni e Iacp per appaltare i lavori. 

Danilo Esposito

23/05/2015 AVCPASS: LA MANCATA PRESENTAZIONE DEL PASSOE NON COSTITUISCE CAUSA DI ESCLUSIONE

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da Nord Est Appalti 
A dirlo a chiare lettere è direttamente l’ANAC nella nota illustrativa al <<Bando-tipo per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture>> attualmente in consultazione pubblica.

Nel secondo capitolo della nota illustrativa, dedicato alle “Cause di esclusione e soccorso istruttorio”, l’Authority sui contratti pubblici chiarisce i dubbi sulle conseguenze dovute alla mancata presentazione del PASSOE nella busta amministrativa del concorrente.

A pagina 8 della citata Nota, si legge:

Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti.

Al riguardo, si rappresenta che la mancata inclusione del PASSOE non costituisce causa di esclusione dell’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta.

Tuttavia, le stazioni appaltanti saranno tenute a verificare, nella prima seduta di gara, l’inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa e, laddove ne riscontrino la carenza, dovranno richiedere all’operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà all’esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all’Autorità ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6, comma 11, del Codice, essendo il PASSOE l’unico strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche.


23/05/2015: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER RAGIONI DI URGENZA

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CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, SENTENZA DEL 9 MARZO 2015 N. 1159

In caso di ricorso alla procedura negoziata senza bando, per ragioni di urgenza vi e’ l’obbligo di invitare almeno tre operatori economici a presentare offerte oggetto della negoziazione.

Le società A. S.n.c e B S.r.l., proponeva ricorso al T.A.R. per il Veneto contro il Comune di Cessalto, impugnando il provvedimento (determina n. 235 del 2 settembre 2013) con il quale questo aveva affidato, con procedura negoziata senza pubblicazione di bando, l'appalto del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2013/2014 alla C. S.n.c.
Le ricorrenti si riservavano la proposizione di una successiva azione risarcitoria. Le tre società esponevano che il servizio di trasporto interessato era stato oggetto, poco prima, di una gara a procedura aperta per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, con facoltà di ulteriore aggiudicazione al medesimo aggiudicatario per ulteriori due anni, per un valore complessivo indicato per il primo biennio in euro 150.075,00.
Tale gara era andata deserta.
Le società deducenti avevano subito presentato all’Amministrazione altrettante istanze con le quali avevano domandato di essere invitate all’eventuale procedura negoziata che sarebbe stata indetta per l’assegnazione del servizio. Le loro istanze erano però rimaste prive di riscontro. E le istanti poco dopo avevano appreso che il Comune, senza interpellarle, aveva assegnato la commessa a trattativa privata alla controinteressata (che aveva già svolto il servizio negli anni precedenti), aumentando tuttavia il corrispettivo dell’appalto, rispetto al bando finito deserto, ad euro 110.609,90 annue.
Il primo Giudice, pur riconoscendo che la circostanza che la precedente gara fosse andata deserta autorizzava potenzialmente ad utilizzare il sistema di assegnazione indicato dagli artt. 56 e 57 d.lgs. n. 163/2006, ha riscontrato, però, “che la stazione appaltante ha alterato significativamente il dato economico del contratto prevedendo un aumento del corrispettivo del servizio originariamente previsto di circa 35.000 euro annui, inoltre  il Comune avrebbe dovuto estendere la propria trattativa ad almeno tre ditte.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),  Condanna il Comune di Cessalto al rimborso alle appellate costituite delle spese processuali del presente grado, che liquida nella misura complessiva, da dividere tra le seconde in parti uguali, di euro tremilacinquecento oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.




23/05/2015: IRREGOLARE OFFRIRE UN RIBASSO ZERO


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I Giudici della sez. III del Palazzo Spada con la sentenza del 13/05/2015 n. 2400 hanno dichiarato inammissibile l'offerta presentata dall'impresa per l'esecuzione della progettazione dei lavori, con un prezzo pari a zero, in quanto «l'inutilizzabilità della formula (matematica) indicata nel bando, equivale a mancata offerta economica che, pur in mancanza di preclusione espressa nella lex specialis di gara, in conformità al disposto dell'art. 46, co. 1-bis, del codice dei contratti, realizza il difetto (..) di un elemento essenziale dell'offerta economica.»


Danilo Esposito



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23/05/2015: SOCCORSO ISTRUTTORIO ANCHE PER ERRORI INERENTI LA POLIZZA

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Il TAR Campania con sentenza n. 2431 del 29/04/2015 ha dichiarato illegittimo il provvedimento di esclusione dalla gara, per non aver versato l'importo esatto della cauzione provvisoria. Invero «il versamento di una cauzione provvisoria di importo inferiore a quanto prescritto dal disciplinare di gara non integra una legittima causa di esclusione dalla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 46 comma 1 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e, in tale ipotesi, l'impresa concorrente deve essere invitata dalla stazione appaltante ad integrare la cauzione, emendando così l'errore compiuto» infatti continuano i giudici "Dalla diversa formulazione letterale del sesto comma in relazione all’ottavo comma dell’art. 75, deve desumersi quindi l’intento del legislatore di ritenere sanabile o regolarizzabile l’incompleta prestazione della cauzione provvisoria, al contrario di quella definitiva che garantisce l’impegno più consistente della corretta esecuzione del contratto ed il cui mancato versamento giustifica l’esclusione dalla gara."


Danilo Esposito