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Sulla G.U. il Decreto Sblocca Italia

Ieri è stato promulgato il Decreto Legge 133/2014, cosiddetto "SBLOCCA ITALIA"  composto da 45 articoli suddivisi nei seguenti Capitoli:
  • Capo I - Misure per la riapertura dei cantieri
  • Capo II - Misure per il potenziamento delle reti autostradali e di telecomunicazioni
  • Capo III - Misure urgenti in materia ambientale e per la mitigazione del dissesto idrogeologico
  • Capo IV - Misure per la semplificazione burocratica
  • Capo V - Misure per il rilancio dell'edilizia
  • Capo VI - Misure urgenti in materia di porti e aeroporti
  • Capo VII - Misure urgenti per le imprese
  • Capo VIII - Misure urgenti in materia ambientale
  • Capo IX - Misure urgenti in materia di energia
  • Capo X - Misure finanziarie in materia di ammortizzatori sociali in deroga ed ulteriori disposizioni finanziarie per gli enti territoriali

Il capo I è quello ci ci interessa maggiormenteper quanto riguarda le opere infrastrutturali si sono seguiti quattro criteri: semplificazione burocratica, cantierabilità delle opere, aumento degli investimenti privati in infrastrutture autostradali e semplificazione edilizia. Le opere riguardano le ferrovie, le strade, le opere nelle grandi aree urbane (Torino - passante ferroviario e metropolitana, Firenze - tramvia, Roma - metropolitana, Napoli - metropolitana), gli aeroporti di Malpensa, Venezia, Genova, Firenze, Fiumicino, Salerno

Elenco opere decreto Sblocca Italia

Opere sbloccate con norme di semplificazione
  1. Alta velocità / Alta capacità Napoli-Bari
  2. Linea ferroviaria Palermo-Catania-Messina
  3. Interventi infrastrutturali negli aeroporti di Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia, Genova, Firenze, Salerno
  4. Autostrada Orte-Mestre


Opere finanziate con condizione che siano cantierabili entro il 31 dicembre 2014

  1. Completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino
  2. Completamento sistema idrico Basento-Bradano, settore G
  3. Asse autostradale Trieste-Venezia, terza corsia
  4. Interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico Bologna-Lecce
  5. Tratta Colosseo-Piazza Venezia della Linea C di Roma


Opere finanziate con condizione che siano cantierabili entro il 30 giugno 2015

  1. Un lotto costruttivo della AV/AC Verona-Padova
  2. Completamento asse viario Lecco-Bergamo
  3. Messa in sicurezza dell’asse ferroviario Cuneo-Ventimiglia
  4. Completamento e ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilità locale mediante l’interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1
  5. Terzo Valico dei Giovi dell'Alta velocità Milano-Genova
  6. Continuità degli interventi per il Nuovo Tunnel del Brennero
  7. Quadrilatero autostradale Umbria-Marche
  8. Completamento della Linea 1 della metropolitana di Napoli
  9. Messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna
  10. Rifinanziamento dell’art.1 comma 70 della legge 147/2014 (manutenzione straordinaria Anas per ponti, viadotti e gallerie)


Opere finanziate con condizione che siano cantierabili entro il 31 agosto 2015

  1. Metropolitana di Torino
  2. Tramvia di Firenze
  3. Lavori di ammodernamento ed adeguamento dell’autostrada Salerno-Reggio dallo svincolo di Rogliano allo svincolo di Atilia
  4. Autostrada Salerno-Reggio Calabria svincolo Lauretana Borrello
  5. Adeguamento della statale 372 “Telesina” tra Caianello e Benevento
  6. Completamento della statale 291 in Sardegna
  7. Variante della “Tremezzina” sulla strada statale internazionale 340 “Regina”;
  8. Collegamento stradale Masserano-Ghemme
  9. Ponte stradale di collegamento tra l’autostrada per Fiumicino e l’EUR
  10. Asse viario Gamberale-Civitaluparella in Abruzzo
  11. Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina
  12. Quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca Pistoia
  13. Aeroporti di Firenze e Salerno
  14. Completamento sistema idrico integrato della Regione Abruzzo


Parola d’ordine: semplificazione (Adunanza Plenaria del 30 Luglio 2014, n.16) di Alessandro Vetrano

Con la sentenza in oggetto, il massimo Consesso della Giustizia Amministrativa, segna un punto di flesso che potrebbe aprire uno spiraglio, concreto, verso la semplificazione della documentazione per la partecipazione alle gare d’appalto.
I fatti agitati nella sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 16 del 2014, muovono dall’ordinanza di rimessione della III sezione del Consiglio di Stato del 29 aprile 2014, n. 2214, nella quale si richiedeva un chiarimento definitivo relativo alla “necessità (o meno) dell’indicazione nominativa, nella dichiarazione sostitutiva depositata ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, di tutte le persone munite della rappresentanza legale della società che devono possedere i requisiti morali prescritti dalla predetta disposizione“.
Nel fornire la soluzione che appresso indicheremo, si evidenzia che la Plenaria ha ritenuto opportuno vagliare anche un’altra questione di diritto fondamentale, ovverosia la “tenuta” della mera dichiarazione di assenza delle condizioni preclusive previste dall’art. 38 del Codice (e, cioè, senza l’indicazione delle singole cause ostative).
Riassumendo, la Plenaria in commento ha fornito delle indicazioni circa:
  1. - la genericità della dichiarazione relativa all’assenza delle condizioni preclusive previste dall’art. 38 del Codice;
  2. - la mancata indicazione nominativa dei legali rappresentanti ai quali si riferiscono i requisiti di moralità personali.
Quanto alla prima questione, il massimo consesso chiarisce che <<Un’interpretazione delle dichiarazioni de quibus coerente con i principi di ragionevolezza, di buona fede e di conservazione degli effetti giuridici, impone, infatti, di riferire, di volta in volta, il contenuto delle stesse alla persona giuridica concorrente o alle persone fisiche munite, nell’ambito della compagine societaria, di poteri rappresentativi, a seconda del referente soggettivo all’uopo preso in considerazione nelle varie fattispecie di cui al paradigma normativo citato.>>
Quanto, invece, alla seconda questione, l’Adunanza ha ritenuto che <<mentre deve escludersi l’ammissibilità di dichiarazioni riferite a persone non identificate e non identificabili, deve, al contrario, giudicarsi consentita, anche in applicazione dei principi civilistici in punto di determinabilità del contenuto degli atti giuridici mediante rinvii ob relationem di semplice decifrazione, la presentazione di dichiarazioni riferite a persone (ancorchè non identificate) agevolmente identificabili mediante la consultazione di registri pubblici o di banche dati ufficiali.
Aggiunge inoltre che <<In ordine, invece, alla configurabilità della responsabilità penale in capo al soggetto che dichiari falsamente qualità personali, stati o fatti di altri soggetti (che costituisce il più forte ed efficace presidio dell’affidabilità del sistema delle dichiarazioni sostitutive), ancorchè non menzionati nominativamente nella dichiarazione, basti rilevare che la già riscontrata agevole identificabilità (mediante l’accesso al registro delle imprese) delle persone a cui si riferisce la dichiarazione e (soprattutto) la logicamente presupposta loro conoscenza da parte del dichiarante implicano la sicura individuazione nella fattispecie considerata degli estremi (soggettivi ed oggettivi) del reato di falso>>.
Concludendo la Plenaria ci indica, con un lodevole sforzo ermeneutico,  la strada maestra verso la semplificazione delle dichiarazioni necessarie alla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, avendo considerato altresì l’imminente conversione in legge del D.L. 90, il cui art. 39 viene identificato quale “procedimentalizzazione del potere di soccorso istruttorio” nonché come vero e proprio cambio di rotta nell’utilizzo di tale strumento e delle cause di esclusione in quanto, in seguito alla definitiva approvazione del Decreto legge 90, l’esclusione dalla procedura sarà inevitabilmente configurabile come <<sanzione unicamente legittimata dall’omessa produzione, integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni carenti entro il termine assegnato dalla stazione appaltante (e non più da carenze originarie)>>.
Si riportano i principi di diritto affermati:
a) la dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza delle condizioni preclusive previste dall’art.38 d.lgs. cit. può essere legittimamente riferita in via generale ai requisiti previsti dalla norma e non deve necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostative previste dal legislatore;
b) la dichiarazione sostituiva relativa all’insussistenza delle condizioni ostative previste dall’art.38 d.lgs. n.163 del 2006 non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati mediante l’accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici;
c) una dichiarazione sostituiva confezionata nei sensi di cui alle precedenti lettere a) e b) è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l’uso dei poteri di soccorso istruttorio.

ATI SOVRABBONDANTI - Comunicato Presidente ANAC

Comunicato del Presidente del 3 settembre 2014

Indicazioni in materia di esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese “sovrabbondanti”.
Al fine di chiarire agli operatori del mercato le indicazioni in materia di esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese sovrabbondanti contenute nella Determinazione AVCP n. 4 del 10.10.2012 BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici” si osserva quanto segue.
Nella citata determinazione si è rilevato come la costituzione di un raggruppamento che presenti connotazioni “macroscopicamente” anticoncorrenziali si porrebbe in violazione dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che, al pari dell’art. 2 della l. 10 ottobre 1990, n. 287, vieta le intese aventi per oggetto o per effetto quello di falsare e/o restringere la concorrenza. Nel medesimo atto si è inoltre evidenziato che la possibilità di escludere i concorrenti deve fondarsi sulla verifica delle concrete possibilità di frapporre ostacoli alla corretta dinamica concorrenziale da parte del raggruppamento “sovrabbondante”.

Le indicazioni contenute nella determinazione n. 4/2012 devono, quindi, essere intese nel senso che è sempre consentita la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, anche di tipo sovrabbondante, e che l’esclusione non potrà mai essere automatica. Infatti, qualora la stazione appaltante ravvisi possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento ha l’onere di valutare in concreto la situazione di fatto, richiedendo ai concorrenti le relative giustificazioni, che potranno basarsi non solo su elementi legati ad eventuali stati di necessità, in termini di attuale capacità produttiva, ma su ogni altro fattore rientrante nelle libere scelte imprenditoriali degli operatori economici, come l’opportunità ovvero la convenienza di partecipare in raggruppamento alla luce del valore, della dimensione o della tipologia del contratto. Nell’ambito della valutazione di tali elementi, la stazione appaltante dovrà, quindi, accertare se la formazione del raggruppamento ha avuto per oggetto o per effetto quello di falsare o restringere la concorrenza, e solo in caso di esito positivo potrà essere disposta l’esclusione dalla gara.
                                                                                               
Raffaele Cantone