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Legge 23 maggio 2014 - ATI

Con l’entrata in vigore della Legge 23 maggio 2014, n. 80 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015” il Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 163/2006) ed il relativo Regolamento (D.P.R. n.  207/2010) hanno subito, con riferimento ai raggruppamenti temporanei di impresa, le seguenti variazioni: 

a) il comma 13 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006 è stato abrogato; 

b) il comma 2 dell’articolo 92 del D.P.R. n. 207/2010 è stato modificato. 

 Conseguentemente, è venuto meno l’obbligo, per le imprese raggruppate, di eseguire lavorazioni in  misura corrispondente alla quota, dichiarata in sede di offerta, di partecipazione al raggruppamento.   Si tenga presente, in ogni caso, che la modifica delle quote dichiarate in sede di offerta è subordinata all’autorizzazione da parte della stazione appaltante, la quale ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.