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28/06/2015 OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA E PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTO – ERRORE DI CONTEGGIO



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Nelle procedure di gara il cui criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economica piu' vantaggiosa, l’errata indicazione del ribasso in termini percentuali per evidente errore di calcolo, non è causa di esclusione dalla procedura di gara, nel caso in cui l’offerta economica appaia comunque completa degli elementi costitutivi:prezzo offerto e oneri per la sicurezza. Non si tratta di risolvere un’insanabile ambiguità delle offerte economiche presentate, quanto, piuttosto, di individuare in concreto la reale volontà espressa dalle concorrenti, con la conseguenza che l’esatto ammontare del ribasso offerto in termini percentuali era agevolmente ricavabile dalle singolevoci riportate in ciascuna offerta economica, risultando il “reale” ribasso in termini percentuali, al di là di refusi alfanumerici esistenti, dal semplice raffronto tra l’importo a base d’asta e l’offerta economica finale. In tal senso , vedasi la recente pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. III, sent. n. 1487 del 27 marzo 2014 laddove ritiene che «Ed invero, va confermato il principio di massima (più volte affermato anche da questa Sezione) che le offerte di gara, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate alla ricerca della effettiva volontà del dichiarante; con la conseguenza, fra l’altro, che tale attività interpretativa può consistere anche nella individuazione e nella rettifica di evidenti errori di scritturazione e di calcolo).



Giovanni Pignatiello

27/06/2015 NUOVO CODICE: POSSIBILE ADDIO 2% PROGETTISTI



L’idea, che potrebbe trovare spazio durante il passaggio alla Camera del disegno di legge sulla riforma degli appalti, si sposa bene con le osservazioni della Rete delle professioni tecniche (Rpt) dopo l’approvazione del provvedimento da parte del Senato.

Come riferito dal coordinatore Armando Zambrano, anche se il testo recepisce le richieste per la riduzione degli appalti integrati, meno efficienti in termini di innalzamento dei costi e di rispetto dei tempi rispetto agli appalti di sola esecuzione, nulla è stato fatto sulla progettazione interna alle Pubbliche Amministrazioni che, secondo una ricerca condotta dal Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni), è meno efficiente perché determina un maggior incremento dei costi rispetto a quelli definiti in fase di aggiudicazione attraverso un numero spropositato di varianti.




27/06/2015 Comunicato di Cantone sull'interdittiva



Comunicato del Presidente del 27 maggio 2015, in conseguenza di un informativa antimafia è possibile
"L’art. 32, comma 10, del decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, tuttavia, consente, al sussistere di determinate condizioni, di adottare le misure straordinarie di cui al richiamato articolo e, quindi, permette, anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva, il completamento dell’esecuzione del contratto ovvero la sua prosecuzione, in quanto ciò garantisce la continuità di funzioni e servizi indifferibili ovvero la tutela dei livelli occupazionali o la salvaguardia dell'integrità dei bilanci pubblici.Peraltro, in linea generale, sulla base di un’interpretazione sistematica delle disposizioni relative alla informazione interdittiva antimafia e nell’ottica di utilizzare un criterio uniforme nei confronti delle imprese raggiunte dal provvedimento, non sussistendo, in tali casi, elementi oggettivi per parametrare e differenziare la gravità dei fatti che hanno dato luogo al provvedimento prefettizio, l’unica misura efficace deve ritenersi quella della straordinaria e temporanea gestione dell’impresa di cui all’art. 32, comma 1, lett. b) del citato d.l.")



27/06/2015: CdS sulla firma dell'offerta

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Il consiglio di stato sez. V con sentenza n. 2954 del 15 giugno 2015 ha dichiarato nulle tutte le clausole dei bandi che prevedono l'obbligo di firmare l'offerta in tutte le pagine "in applicazione dell'art. 46 del D. Lgs. n.163/06, deve  essere dichiarata nulla la contraria disposizione di lex specialis, che impone la sottoscrizione per esteso di ogni pagina dell'offerta, e la conseguente illegittimità dell'esclusione della gara disposta in virtù della stessa»"

Danilo Esposito




23/06/2015: COOPERATIVE & CONSORZI - REALTA' ECCELLENTI

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Sul Sole 24 ore di ieri, nell'inserto "NORME&TRIBUTI" c'è lo speciale dedicato ai consorzi stabili e alle cooperative, l'articolo ha raccontato 5 realtà eccellenti: il Consorzio ReseArch (dove sono dipendente), il Consorzio EBG, il Consorzio Cooperativo Finanziario, il Consorzio Pedron e CCC.

Danilo Esposito

22/06/2015: TAR LAZIO ERRORE MATERIALE

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Il Tar Lazio con sentenza n. 7935 del 05/06/2015 ha ribadito che l'errore materiale nell'offerta economica non è causa di esclusione, la sentenza recita "In accoglimento delle tesi difensive di quest’ultima, invece, va ritenuto che la discrasia rilevata è frutto di un mero errore materiale nella compilazione del modello (circostanza che peraltro giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, nei termini che saranno indicati oltre), che era facilmente rilevabile.



Danilo Esposito

22/06/2015: COMUNICATO ANAC SU COSTI DELLA SICUREZZA E SOCCORSO ISTRUTTORIO

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L’Autorità, in data 2 settembre 2014, ha adottato il bando-tipo n. 2 “Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo più basso”. 
Al riguardo, in considerazione dei più recenti interventi normativi e giurisprudenziali, in attesa dell’adeguamento da parte dell’Autorità del bando-tipo n. 2, con il presente Comunicato si forniscono alle stazioni appaltanti le seguenti indicazioni.

1) In tema di oneri di sicurezza aziendali, in aderenza al disposto dell’art. 87, comma 4, del Codice, al principio di tassatività delle cause di esclusione espresso dall’art. 46, comma 1-bis, del Codice e all’orientamento giurisprudenziale all’epoca prevalente, l’Autorità ha espresso l’avviso che la richiesta ai concorrenti di indicare questi oneri, per quanto sia opportuna già in sede di offerta anche per gli appalti di lavori, possa avvenire anche in un momento successivo in sede di verifica di congruità. 
Sulla questione è recentemente intervenuta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 3 del 20 marzo 2015 la quale, sanando il contrasto giurisprudenziale esistente, ha ritenuto che l’obbligo di procedere alla previa indicazione dei costi di sicurezza aziendali, pur se non dettato expressis verbis dal legislatore, si ricavi in modo univoco da un’interpretazione sistematica delle norme regolatrici della materia date dagli articoli 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008 e 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, del Codice. L’Adunanza Plenaria ha precisato, dunque, che ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice, l’omessa specificazione, nelle offerte per lavori, dei costi di sicurezza interni configura un’ipotesi di «mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice» idoneo a determinare «incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta» per difetto di un suo elemento essenziale e comporta, perciò, anche se non prevista nella lex specialis, l’esclusione dalla procedura dell’offerta difettosa per l’inosservanza di un precetto a carattere imperativo che impone un determinato adempimento ai partecipanti alla gara (cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 9 del 2014).
Pertanto, al fine di garantire l’osservanza del principio di diritto espresso nella recente pronuncia dell’Adunanza Plenaria e di evitare di generare un errato affidamento dei concorrenti in ordine all’assenza dell’obbligo in questione, le stazioni appaltanti sono tenute a prevedere nei bandi di gara l’obbligo degli operatori economici di indicare espressamente nell’offerta gli oneri di sicurezza aziendali. Di conseguenza, al punto 1 del paragrafo 17.1 del bando-tipo n. 2 (qualunque sia la formula e l’opzione prescelte) occorrerà inserire la seguente frase:

«La dichiarazione dovrà contenere altresì l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell’art. 87, comma 4, del Codice».

Anche nel modello di dichiarazione di offerta economica allegato al bando le stazioni appaltanti dovranno prevedere espressamente l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell’art. 87, comma 4, del Codice.
Per le procedure in corso, in relazione alle quali non sia ancora scaduto il termine per la presentazione delle offerte, si suggerisce alle stazioni appaltanti di inserire un chiarimento al bando nel profilo del committente, in cui specificare che i concorrenti dovranno espressamente indicare in sede di offerta gli oneri di sicurezza. In tal caso la stazione appaltante potrà valutare l’opportunità di posticipare il termine per la presentazione delle offerte.

2) In tema di soccorso istruttorio, le stazioni appaltanti sono tenute a coordinare il bando-tipo n. 2 con la nuova disciplina del soccorso istruttorio introdotta dall’art. 39, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114. Pertanto, le cause di esclusione dalla procedura di gara individuate nel bando-tipo n. 2 sono suscettibili di regolarizzazione nei modi e nei limiti chiariti dall’Autorità nella determinazione n. 1/2015, con conseguente possibilità di procedere all’esclusione del concorrente solo dopo l’infruttuosa richiesta di regolarizzazione da parte della stazione appaltante. 
Per le clausole del bando relative all’esercizio del potere di soccorso istruttorio, da formulare in osservanza di quanto indicato dall’Autorità nella determinazione n. 1/2015 e per le quali potranno essere prese a riferimento le clausole contenute nel “Bando-tipo per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture” posto in consultazione pubblica in data 18 maggio 2015, non sarà necessario motivare la deroga al bando-tipo n. 2 nella determina a contrarre.