ai sensi dell'art. 34 comma 1 lettera e-bis) posso partecipare alle gare d'appalto "le aggregazioni tra
le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter,
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 37"
Si parla di reti di imprese quando “più
imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul
mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a
collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle
proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura
industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in
comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa”.
La determinazione AVCP n. 3/2013
A seguito della novella legislativa, rimaneva
in capo all’Authority il compito di chiarire quali fossero in concreto i limiti
di compatibilità tra le ordinarie regole per RTI e consorzi e le specificità
tipiche del contratto di rete. In tal senso si colloca la determinazione AVCP
n. 3 del 2013.
In particolare, oggetto di chiarimento della
determina sono stati: il contratto di rete e le sue caratteristiche, la facoltà
di costituire un organo e/o un patrimonio comune, le modalità ed i requisiti di
partecipazione alla gara, la questione della responsabilità solidale delle reti
di imprese e le ipotesi di recesso ed estromissione.
Il contratto di rete e le sue caratteristiche
Secondo l’Autorità, dal momento che il
contratto di rete non è in genere finalizzato alla creazione di un soggetto
giuridico distinto dai sottoscrittori, ma alla collaborazione di diversi
operatori economici, la partecipazione congiunta alle gare deve essere
individuata come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune. Tale
contratto, annoverabile tra i contratti plurilaterali con comunione di scopo,
deve avere una durata “commisurata al raggiungimento degli obiettivi
programmatici e, in ogni caso, ai tempi di realizzazione dell’appalto”. Il contratto, da redigere
“per atto pubblico o per scrittura privata autenticata”, deve indicare: la definizione di un
programma di rete che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi
assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo
comune, se previsto il fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di
valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che
ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo e, da ultimo, le regole di
gestione del fondo medesimo.
Cosa devono produrre le Reti d'Impresa in sede di gara:
ISTANZA
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e
di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l.
n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore
economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è
priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l.
n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa
che riveste le funzioni di organo comune nonché` da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di
rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste
di mandataria, la domanda di partecipazione o l’offerta deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che
riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle
forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipano alla gara;
CONTRATTO
a) se la rete e S dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e
di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l.
n.5/2009:
i.
copia autentica del contratto di rete, redatto
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con indicazione dell’organo comune
che agisce in rappresentanza della rete;
ii.
dichiarazione (sottoscritta dal legale
rappresentante dell’organo comune) che indichi per quali imprese la rete
concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla
gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti
assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli
indicati);
iii.
dichiarazione che indichi la quota di
partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara,
corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna
impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei
requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno
ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale
corrispondente.
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è
priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma
4-quater,del d.l. n.5/2009:
i.
copia autentica del contratto di rete, redatto
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD,. recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di
partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara,
corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun
operatore economico concorrente; Si precisa che qualora il contratto di rete
sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24
del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà
obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
c)
se la rete è dotata di un organo comune privo
del potere di rappresentanza o se la rete e S sprovvista di organo comune,
ovvero, se l’organo comune e S privo dei requisiti di qualificazione richiesti
:
i.
copia autentica del contratto di rete, redatto
per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD , con allegato il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per
scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD,
recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di
partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara,
corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna
operatore economico concorrente;
ii.
ovvero copia autentica del contratto di rete (redatto
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese
da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
d) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
e) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina
vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti
temporanei;
f) la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa
alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da
ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica
dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché`
l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale
corrispondente. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto
con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il
mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.