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14/03/2015 SOGGETTI AGGREGATORI: DETERMINA ANAC N. 3

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L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato in data 9.3.2015 la determinazione n. 3 del 25 febbraio 2015 con la quale si affronta la tematica dei rapporti tra l'istituto del Soggetto aggregatore (e della centrale unica di committenza) e quello della stazione unica appaltante (SUA). Più in particolare è trattata la relazione sussistente tra l’adempimento dell’obbligo prescritto dall’art. 33, comma 3-bis del Codice e l’adesione alla SUA, laddove già istituita, verificando il duplice effetto che si produrrebbe, vale a dire di soddisfare contemporaneamente sia le finalità per cui, ai sensi dell’art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 è istituita la SUA (assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose) sia le finalità di contenimento della spesa pubblica, sottese alla disposizione di cui al citato comma 3-bis. La determinazione affronta, altresì, una serie di tematiche connesse all'applicazione di quest'ultimo comma, così come di recente novellato e appena entrato in vigore per quanto riguarda i servizi e le forniture. 

Danilo Esposito

ATI: IN CASO DI FALLIMENTO IN PARTNER PUO' ESSERE CAMBIATO

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Il Consiglio di Stato con sentenza n.986 del 2/03/2015 in caso di fallimento del mandante, del mandatario e, se si tratta di imprenditore, di morte, interdizione o inabilitazione, non si applica l’art. 37 comma 9 del d.lsg. 163/06, che introduce il principio di non modificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare, dato la necessità  per la stazione appaltante di essere «tempestivamente ed adeguatamente edotta delle vicende che colpiscano le imprese facenti parte di un costituendo o costituito raggruppamento temporaneo d’impresa, onde, (…) stabilire se proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dalla legge, purchè abbia i requisiti di qualificazione ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire ovvero in caso negativo se recedere dall’appalto

Danilo Esposito

14/03/2015 SANZIONE: CORTE DEI CONTI "LA SANZIONE DEVE ESSERE PAGATA ANCHE SE SI VUOLE REGOLARIZZARE"

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14/03/2015

L'ANAC con la determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015 recante “Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163” intendeva interpretare la comminazione della sanzione solo ai casi «in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio»

diversamente il Procuratore generale della Corte dei Conti Salvatore Nottola ha chiarito che il concorrente che in una gara di appalto non si avvale del “soccorso istruttorio” e rinuncia alla gara senza rispondere alla richiesta di regolarizzazione avanzata dalla stazione appaltante deve comunque pagare la sanzione perché «il mancato introito della stessa può essere fonte di responsabilità amministrativo-contabile».


Diversamente da un concorrente che che decida ex post di non avvalersi dell'istruttoria, una soluzione, avvalorata anche dall'ASMEL, potrebbe essere quella che vede il concorrente già in sede di gara, nella compilazione dell'istanza di dichiarare "la non intenzione di utilizzare il soccorso istruttorio" cosi facendo la S.A. non inizierà l'iter di integrazione e procederà all'esclusione diretta.


Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici: #RETI D'IMPRESA

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ai sensi dell'art. 34 comma 1 lettera e-bis) posso partecipare alle gare d'appalto "le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 37"
Si parla di reti di imprese quando “più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa”.
 La determinazione AVCP n. 3/2013
A seguito della novella legislativa, rimaneva in capo all’Authority il compito di chiarire quali fossero in concreto i limiti di compatibilità tra le ordinarie regole per RTI e consorzi e le specificità tipiche del contratto di rete. In tal senso si colloca la determinazione AVCP n. 3 del 2013.
In particolare, oggetto di chiarimento della determina sono stati: il contratto di rete e le sue caratteristiche, la facoltà di costituire un organo e/o un patrimonio comune, le modalità ed i requisiti di partecipazione alla gara, la questione della responsabilità solidale delle reti di imprese e le ipotesi di recesso ed estromissione.

Il contratto di rete e le sue caratteristiche
Secondo l’Autorità, dal momento che il contratto di rete non è in genere finalizzato alla creazione di un soggetto giuridico distinto dai sottoscrittori, ma alla collaborazione di diversi operatori economici, la partecipazione congiunta alle gare deve essere individuata come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune. Tale contratto, annoverabile tra i contratti plurilaterali con comunione di scopo, deve avere una durata “commisurata al raggiungimento degli obiettivi programmatici e, in ogni caso, ai tempi di realizzazione dell’appalto”. Il contratto, da redigere “per atto pubblico o per scrittura privata autenticata”, deve indicare: la definizione di un programma di rete che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune, se previsto il fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo e, da ultimo, le regole di gestione del fondo medesimo.

Cosa devono produrre le Reti d'Impresa in sede di gara:

ISTANZA
a)     se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 
b)     se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché` da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 
c)     se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione o l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

CONTRATTO
a)     se la rete e S dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009: 
i.            copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 
ii.            dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati); 
iii.            dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente. 
b)     se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009: 
i.            copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD,. recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente; Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi  dell’art. 25 del CAD;

c)                 se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete e S sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune e S privo dei requisiti di qualificazione richiesti : 
i.            copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD , con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente; 
ii.            ovvero copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 
d)     a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
e)     l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 
f)      la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché` l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.


LA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA PUO' ESSERE VALUTATA SOLO DALL'INPS

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Secondo il Consiglio di Stato con sentenza n. 874 del 23 febbraio 2015 le “violazioni gravi” e quindi verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti alle procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la P.A. è rimessa agli istituti di previdenza, che impongono  le proprie certificazioni alle stazioni appaltanti, senza che queste ultime  possano sindacarne il contenuto o la legittimità dello stesso Durc.

Danilo Esposito

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08/03/2015

Secondo il Consiglio di Stato, Sez. III, n. 01487 del 27/03/2014, l’ammissione dell’offerta di una ditta in presenza di un errore materiale non vìola il «principio per cui le offerte ambigue, incerte, etc., debbono essere escluse: tale principio trova applicazione qualora l’ambiguità dell’offerta non sia superabile mediante gli opportuni strumenti interpretativi.» Ne consegue che «risulta opportuno dare preminenza alla ricostruzione dell’effettiva volontà della Società [applicando] il principio civilistico dell’interpretazione dei contratti secondo buona fede, espresso dall’art. 1366 c.c. (...) Ci si trova in una situazione di mero errore (…) palesemente riconoscibile» in cui emerge chiaramente la percentuale di ribasso offerta dalla ditta concorrente e di conseguenza «la reale ed effettiva intenzione della Società.»