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13/02/2016: AVVALIMENTO FRAZIONATO

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Il TAR PUGLIA con la sentenza n. 00262/2016 ha ribadito in modo molto chiaro e palese i presupposti dell'avvalimento frazionato, la sentenza recita:
"...................privo di pregio il secondo motivo di ricorso con cui la Lezzi deduce che l’aggiudicataria doveva essere esclusa per avere violato il divieto del c.d.  sancito in materia di lavori dall'art. 49, comma 6, del D.lgs. 163/2006, cumulando la propria attestazione SOA (categoria OG6 con classifica V) con quella posseduta da altra ditta (anch’essa OG6 con classifica V),
al fine di raggiungere la classe richiesta dal bando (OG6 con classifica VI).

A seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea 10 ottobre 2013, n. C-94/12 devono ritenersi recessive le interpretazioni della normativa nazionale che vietano l’avvalimento per conseguire il “cumulo parziale dei requisiti”; la Corte di Giustizia, infatti, considera del tutto legittimo che le capacità di terzi soggetti ausiliari (uno, o più d’uno) si aggiungano alle capacità del concorrente, al fine di soddisfare – attraverso il cumulo di referenze singolarmente insufficienti – il livello minimo di qualificazione prescritto dalla stazione appaltante nella legge di gara.

Il sistema di valori posto dall’art. 49, comma 6, risulta completamente ribaltato: la regola è oggi quella dell’ammissibilità dell’avvalimento plurimo e frazionato, anche in materia di lavori pubblici; solo eccezionalmente la P.A. può vietare l’avvalimento, sempre che tale divieto venga previsto nel bando e rispetti il principio di proporzionalità.

Il divieto di frazionamento tuttora contenuto nel comma 6, come riformulato dalla legge europea n. 161/2014 (E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria), ha natura del tutto residuale: esso non impedisce il cumulo delle attestazioni SOA, ma si riferisce ai singoli requisiti che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in una determinata categoria........"