Come introdotto dall'art. 34, comma 1, legge n. 164 del 2014, che ha inserito il comma 1-bis all'art. 49, non è possibile avvalersi dell'iscrizione dell'albo gestori ambientali.
Art. 49. Avvalimento
1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.
1-bis. Il comma 1 non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(comma introdotto dall'art. 34, comma 1, legge n. 164 del 2014)