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1 anno di Made Appalti :)

7 ottobre 2013 - 7 ottobre 2014 

è passato un anno dalla prima pubblicazione, in questi mesi ho cercato di informarvi quanto più possibile, perché il mondo degli appalti è sempre in continua evoluzione ed il nostro lavoro è sempre più complicato.

Il mio obiettivo è quello di darvi informazioni pratiche e veloci, utilizzando anche i sistemi più moderni con le liste broadcast di whatsapp, la mailing list è obsoleta :)

Lavorare in un ufficio gare è molto entusiasmante, un mix di stress, lavoro di squadra e soddisfazioni, un lavoro dove l'errore non è permesso, soprattutto oggi con l'entrate in vigore del comma 2 bis dell'art. 38.

Spero di essere sempre all'altezza delle aspettative e di dare sempre il massimo, nel frattempo vi informerò sempre sulle novità e su come essere più informati per una maggiore tutela.

Grazie.








Consiglio di Stato sez. V con sentenza n. 4595 del 10/9/2014 - OFFERTA TECNICA: ERRORE SCUSABILE, SE MANCA UNA FIRMA

L'incompletezza della sottoscrizione dell'offerta tecnica  (differente dalla precedente pubblicazione che trattava di dichiarazione previste dall'Art. 38) non è - ex se - causa di esclusione. A definire in maniera puntuale tale principio è il Consiglio di Stato sez. V con sentenza n. 4595 del 10/9/2014. Come evidenzia il Collegio «uno specifico onere di sottoscrizione degli elaborati compresi nelle offerte tempo e tecnica non è previsto da alcuna specifica disposizione normativa vigente in materia di appalti pubblici. Non v'è dubbio, pertanto, come la mancata sottoscrizione "in calce" agli elaborati anzidetti non sia, nella specie, automaticamente riconducibile ad alcuna specifica e testuale causa di esclusione» né risulti «oggettivamente riconducibile ad una delle cause di esclusione previste in via generale dall'art. 46, comma 1 bis, del Codice dei contratti pubblici.» In conclusione il "difetto di sottoscrizione" «per comportare la necessaria ed automatica esclusione del concorrente, deve determinare "l'incertezza assoluta.sulla provenienza dell'offerta", risolvendosi altrimenti in una mancanza di natura formale inidonea a produrre l'effetto sanzionatorio disposto dalla norma.» Del resto a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011, «l'articolo 46, comma 1 bis, del Codice dispone espressamente che "i bandi e le lettere d'invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. 

Danil ESPOSITO

DICHIARAZIONI MANCANTI: NIENTE ESCLUSIONE, BASTA LA SANZIONE! PRIMI EFFETTI ART. 39 c. 2bis

Nel corso di una gara del Comune di Angri, espletata attraverso la piattaforma ASMECOMM un concorrente ha omesso di far sottoscrivere la dichiarazione relativa ai requisiti di cui all’art. 38 anche ai direttori tecnici, "grazie" al comma 2-bis dell’art. 38 del Codice Appalti, introdotto dall’art. 39, comma 1 della legge n. 114/2014, la Stazioni Appaltanti "non ha potuto far a meno" di non escludere dalla partecipazione alla gara il concorrente la cui documentazione denota una “mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni” quindi è stato possibile disporre la richiesta di integrazione entro 10 giorni e il pagamento della sanzione a valere sulla cauzione provvisoria.

Le modifiche apportate in sede di conversione del DL n. 90/2014 iniziano a sortire i primi effetti sulla procedure di gara in corso.