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PROROGA AVCPass: ufficiale il differimento al 01/07/2014

Contributo di Alessandro Vetrano su www.nordestappalti.it 
Approvata al Senato la legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Arriva nella giornata odierna l’ufficialità del differimento dell’obbligo di utilizzo del sistema AVCPass, contenuta nel nuovo comma 15-ter aggiunto all’art. 7 del d.l. convertito.
Questo il testo ultimo dell’emendamento approvato:
<<15-ter. Il termine di cui all’articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è ulteriormente differito al 1º luglio 2014. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.>>
Fonte: Alessandro Vetrano http://www.nordestappalti.it/archives/1287 





Legge 21 febbraio 2014, n. 9

Ecco tutte le modifiche apportate al codice dei contratti dalla L. 9/2014

Art. 28. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria(artt. 7, 8, 56, 78, dir. 2004/18; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE n. 2083/2005)
1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:
(le soglie devono intendersi così modificate dal Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, a partire dal 1° gennaio 2014)

a) 134.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;
b) 207.000 euro,

b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV;
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;
c) 5.186.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.
Art. 118. Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro
3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 13, comma 10, legge n. 9 del 2014)


3-bis. E' sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.
(comma introdotto dall'art. 13, comma 10, legge n. 9 del 2014)


3-ter. Nelle ipotesi di cui ai commi 3, ultimo periodo, e 3-bis, la stazione appaltante, ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicità e trasparenza, è in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale le somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari.
(comma introdotto dall'art. 13, comma 10, legge n. 9 del 2014)


Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia (art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., d.P.R. n. 554/1999; d.P.R. n. 384/2001)

9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 134.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 207.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.
(le soglie devono intendersi così modificate dal Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, a partire dal 1° gennaio 2014)



Art. 215. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali(art. 16, dir. 2004/17; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE 2083/2005)
1. Le norme della presente parte si applicano agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli 17, 18, 1924, 25217 e 218 o secondo la procedura di cui all'articolo 219 e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:
(le soglie devono intendersi così modificate dal Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, a partire dal 1° gennaio 2014)

a) 414.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;
b) 5.186.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.

 Danilo ESPOSITO 




Legge 21 febbraio 2014, n. 9

Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge 21 febbraio 2014, n. 9 di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, sono in vigore, le ultime modifiche al Codice dei contratti, in giornata un focus.

Danilo ESPOSITO