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CONSORTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI


L'ipotesi è disciplinata dall'articolo 93 del D.P.R. 207/10. 

La spiegazione è offerta dallo stesso art. 93 giacché è ivi previsto che dopo l'aggiudicazione la consortile può essere costituita tra i concorrenti riuniti o consorziati per l'esecuzione parziale o totale dei lavori.


L'ampiezza della previsione dell'art. 93 è tale da consentire senz'altro la costituzione della consortile tra il consorziato designato per l'esecuzione dei lavori e la mandante stante, oltretutto, la finalità della volta alla esecuzione unitaria dei lavori che vanno eseguiti esattamente dal consorziato designato e dalla mandante.



Art. 93. Società tra concorrenti riuniti o consorziati

(art. 96, d.P.R. n. 554/1999)

1. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l’aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice.

3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società nel registro delle imprese.

4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.

5. La società costituita dai concorrenti riuniti o consorziati non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati interessati all'esecuzione parziale.

6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.

7. Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla società sono attribuiti secondo le disposizioni dell’articolo 86, comma 8.


Danil Esposito

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