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06/03/2017: LIMITI DELL'UTILIZZO DEL RITO "SUPERACCELERATO"



Il TAR Napoli sulla possibilità o meno dell'utilizzo del rito superaccelerato per l'esclusione di un
elemento dell'offerta.

............................................In via preliminare, non si applica al caso di specie il c.d. rito “superaccelerato” in materia di appalti pubblici previsto dall’art. 120, commi 2 bis e 6 bis del c.p.a., introdotti dall’art. 204, comma 1, lett. b) e lett. d), D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui:

- “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11…”;

- “Nei casi previsti al comma 2-bis, il giudizio è definito in una camera di consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Su richiesta delle parti il ricorso è definito, negli stessi termini, in udienza pubblica…”.

Difatti, il rito camerale “superaccelerato” è circoscritto esclusivamente ai provvedimenti di esclusione e ammissione emessi “all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali”; pertanto, non si applica in caso di esclusione fondata su presupposti diversi da quelli soggettivi e, quindi, a seguito di estromissione disposta per carenza di elementi essenziali dell’offerta tecnica prescritti dalla lex specialis di gara, come è accaduto nella fattispecie in esame.

Neppure può ipotizzarsi una estensione in via analogica delle nuove disposizioni processuali al di fuori delle ipotesi espressamente previste, ostandovi la natura eccezionale del rito (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, n. 5852/2016; Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 2011, sulla eccezionalità del rito abbreviato ex art. 23 bis della L. n. 1034/1971).

Viceversa, la causa è governata dal rito cautelare “ordinario” previsto in materia di appalti pubblici dagli artt. 55, 119 e 120 c.p.a. e, nel caso specifico, alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Tribunale ha ritenuto che la causa fosse matura per la decisione del merito - ravvisando l’integrità del contraddittorio e sussistendone i presupposti di legge - e si è riservato di definirla con sentenza in forma semplificata, dandone avviso alle parti presenti.

Nel merito, il Collegio ritiene di poter respingere il gravame affidando la motivazione al seguente punto risolutivo del giudizio ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a.: la società ricorrente è stata legittimamente esclusa dalla procedura di gara per aver omesso il cronoprogramma, documento essenziale dell’offerta tecnica, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara (Parte I; punto 3, lett. ‘b.5’, pag. 11/30 – Parte II, punto 6, lett. ‘a.4’, pag. 22/30) e dei principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa.