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27/03/2017: IL TAR SULLA DISCREZIONALITÀ' DELLA S.A. NELLA VALUTAZIONE DELL'OEV

Il TAR Calabaria con la sentenza n. 467/2017 ha ribadito alcuni concetti riferiti alla insindacabilità della commissione per valutare l'OEV


.................................Come noto, come da orientamento costante della giurisprudenza amministrativa (Cons. St., Sez. V, 22.1.2015, n. 246), nel procedimento avente ad oggetto l’esito di gare pubbliche le censure volte a prospettare una diversa valutazione delle offerte rispetto a quella seguita dalla commissione aggiudicatrice si traducono in un inammissibile sindacato sul merito delle opzioni attinte, riservato alle commissioni giudicatrici delle gare medesime quale espressione della discrezionalità tecnica che informa la procedura, con conseguente insindacabilità nel merito delle relative valutazioni ove non inficiate da palesi profili di erroneità, illogicità o sviamento (cfr. anche Cons. St., sez V, 22.1.2015, n. 257). In quest’ottica le censure mosse da parte ricorrente non sono idonee a rendere illogica e irrazionale la valutazione compiuta da parte delle commissione.

Tali conclusioni sono senz’altro adattabili alle censure mosse dalla ricorrente. In particolare per quanto concerne il punteggio di 10 attribuito alla Rifugio s.r.l. con riferimento alla voce qualità delle attività proposte per le quali è previsto un punteggio massimo di 15. La produzione di un computo metrico, sebbene non prevista nel bando quale obbligatoria, può senz’altro essere valutata dalla commissione così come la qualità e la tipologia di adeguamento statico costituisce un parametro senz’altro utilizzabile dalla commissione.

Il medesimo discorso deve essere in realtà svolto con riferimento al punteggio di 7/15 attribuito alla ricorrente per la qualità delle attività proposte in relazione alla quale deve ritenersi che la motivazione della commissione appaia logica e coerente specie in relazione alla subordinazione dell’offerta al rilascio di licenza commerciale per la vendita di prodotti food e non food.

Per quanto concerne il punteggio sulla continuità occupazionale, ugualmente, l’iter logico seguito dalla commissione appare privo di vizi logici posto che l’offerta proposta dalla commissione prevede una selezione senza garantire il numero e l’assunzione di soggetti già svolgenti l’attività lavorativa. Il riferimento alla precedenza assoluta appare subordinato infatti allo svolgimento di una selezione che potrà consentire di superare la priorità in questione e senza garanzia sul numero degli assunti.

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