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DOPO 180 GIORNI IL CONCORRENTE PUO' SVINCOLARSI DALL'OFFERTA

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22/02/2015

Come chiarito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana con sentenza n. 84 del 29 gennaio 2015 «la sussistenza del “vincolo” non significa che l’offerta decade “ex lege” decorso il termine, ma solo che l’offerente può svincolarsi da essa e se non dichiara di ritenersi sciolto, l’offerta non decade, con la conseguenza che la circostanza che allo scadere dei predetti 180 giorni il concorrente non abbia dichiarato di voler mantenere l’offerta non comporta la decadenza dell’offerta medesima.» Viceversa «Nel momento in cui un concorrente, dopo il decorso del termine di efficacia dell’offerta, ritenendo non più sostenibile o per lui conveniente l’offerta stessa, si dichiara sciolto dall’impegno assunto, egli si estranea dalla gara ed esce definitivamente dalla selezione per sua autonoma e insindacabile scelta» con conseguente carenza in capo al concorrente di ogni titolo legittimante per contestare nel merito le conclusioni di una competizione dalla quale egli infatti si è ritirato.

Danilo Esposito