CERCA GLI ARTICOLI

20/03/2016: ATI E REQUISITO FRAZIONABILE


madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group -NOVISPRO Engineering De Rose Service Geom. Vincenzo Vanacore

Il Consiglio di Stato con n. 786 del 2016 ha ribadito l'obbligatorietà del possesso del requisito per tutte le partecipanti all'ATI se lo stesso non è frazionabile, nel caso specifico il requisito era l’accreditamento del laboratorio di analisi.

"Nella fattispecie in esame, infatti, la prestazione oggetto dell’appalto consiste nell’effettuazione dei controlli sulla qualità delle acque erogate sia dagli acquedotti esterni che dalle acque idriche interne, nonché delle acque reflue e delle acque di balneazione. Si tratta, quindi, di una prestazione unica non frazionabile se non quantitativamente, rispetto alla quale il bando richiede tra i requisiti di carattere tecnico professionale anche la disponibilità di un laboratorio di analisi accreditato. Pertanto, nell’ipotesi di mera indicazione della percentuale che le imprese componenti il suddetto raggruppamento intendono eseguire, non può che presumersi che ognuna dei membri del raggruppamento sia in possesso dei requisiti tecnici, per eseguire sia pure pro quota la prestazione oggetto dell’appalto. In questo senso non va a favore dell’odierna appellante il richiamo alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria, 28 aprile 2014, n. 27 che, diversamente da quanto argomentato dall’appellante, stabilisce in modo chiaro che, in caso di appalto di servizi sussiste l’obbligo per le imprese raggruppate d'indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, senza pretendere anche l'obbligo della corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione, fermo restando, però, che ciascuna impresa va qualificata per la parte di prestazioni che s'impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara. Non vi è dubbio che la disciplina di gara richieda che le analisi vengano svolte presso laboratori accreditati e che la mandante dell’associazione temporanea, odierna appellante, non sia dotata della necessaria qualificazione."