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30/01/2018: SUBAPPALTO NECESSARIO E SUBAPPALTO ALBO GESTORI AMBIENTALI

TAR Piemonte sentenza n. 94/2018 


Va innanzitutto premesso che tale tipo di subappalto, previsto in vigenza del D.Lgs. n. 163/2006, non appare incompatibile con la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 50/2016, tenuto conto di quanto segue:

- il “subappalto necessario” ha trovato disciplina normativa nell’art. 109 del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione del previgente Codice dei contratti pubblici);

- la disciplina ivi contenuta è stata abrogata e sostituita dall’art. 12 del D.L. n. 47/2014 (convertito, con modificazioni, con legge n. 80/2014); in particolare si fa riferimento ai commi 1 e 2;

- il citato art. 12 è stato abrogato dall’art. 217 del D.Lgs. n. 50/2016, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, limitatamente ai commi 3, 5, 8, 9 e 11;

- restano dunque tuttora in vigore i primi due commi che disciplinano, appunto, le categorie riguardanti opere speciali suscettibili di “subappalto necessario” in favore di imprese in possesso delle relative qualificazioni.

7.4) Ciò detto, il Collegio non ravvisa ragioni convincenti per escludere che il “subappalto necessario” possa essere utilizzato anche per sopperire alla mancanza del requisito di idoneità tecnica costituito dall’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria necessaria per eseguire lavorazioni sul cemento-amianto, come previsto dall’art. 212 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente).

L’istituto in questione consente di partecipare a gare per l’affidamento di lavori pubblici anche a concorrenti privi delle qualificazioni relative a parte delle lavorazioni, che i predetti prevedono di affidare ad imprese in possesso delle qualificazioni richieste; analogamente, il requisito dell’iscrizione all’ANGA, di cui sia privo il concorrente, può essere soddisfatto prevedendo l’affidamento dei lavori che presuppongono il possesso di tale titolo ad altra impresa, iscritta nell’albo per la categoria richiesta.

Il parallelismo sembra al Collegio evidente e consente di distinguere l’ipotesi in esame dall’avvalimento disciplinato dall’art. 89 del Codice dei contratti pubblici, che al comma 10 espressamente ne vieta l’utilizzo “per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. L’avvalimento, infatti, è ammesso dall’art. 89 in relazione ai “requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c)”, mentre l’iscrizione all’ANGA rientra tra “i requisiti di idoneità professionale” di cui alla lettera a) della norma citata; e, a differenza dei requisiti per cui l’avvalimento è consentito, questi ultimi devono necessariamente essere posseduti dal soggetto che esegue i lavori, che non può avvalersi di altri per dimostrare il possesso del requisito in questione. Ed è appunto questo che, per il requisito che qui interessa, distingue l’avvalimento dal “subappalto necessario”: solo quest’ultimo istituto (a differenza dell’avvalimento) garantisce che l’esecutore dei lavori sul cemento-amianto sia effettivamente e personalmente in possesso del relativo requisito di idoneità professionale.